Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
Art. 2a Società madri e società del gruppo e del conglomerato
importanti
Le società del gruppo aventi sede in Svizzera di banche, infrastrutture del mercato finanziario e assicurazioni, che ai fini delle attività soggette ad autorizzazione svolgono funzioni importanti («società del gruppo importanti»), in caso di insolvenza sottostanno alla competenza della FINMA dal 1° gennaio 2016 (cfr. atti modificati in allegato alla legge del 19 giugno 201513 sull’infrastruttura finanziaria, LInFi). Nella versione vigente della LSA questo aspetto è disciplinato agli articoli 71bis e 79bis per il fallimento di società assoggettate alla sorveglianza di gruppi o conglomerati.
In altre leggi sui mercati finanziari la competenza in materia di fallimento va oltre. La legge sulle banche, ad esempio, considera società del gruppo importanti anche quelle di singoli istituti (su base subconsolidata). La limitazione degli assoggettati nell’ambito della sorveglianza degli assicuratori comporta lacune nella protezione. Infatti, è possibile che anche per una singola impresa di assicurazione una società di servizi svolga una funzione importante, rilevante in caso di insolvenza. Il nuovo articolo 2a intende migliorare la capacità di liquidazione delle imprese di assicurazione e, nella struttura, si rifà alle vigenti disposizioni di cui all’articolo 2bis LBCR o all’articolo 3 LInFi.
La competenza in materia di fallimento e la competenza relativamente ai provvedimenti e, ora, anche al risanamento sussistono a prescindere dal fatto che la FINMA abbia assoggettato alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo assicurativo o un conglomerato assicurativo.
Sezione 2 Obblighi di imprese e persone ai sensi dell’articolo 2
capoverso 2 lettera d ed e capoverso 3
Art. 2b
I capoversi 1 e 2 sono intesi soprattutto nell’ottica della protezione degli assicurati poiché creano trasparenza. Prima di stipulare un contratto d’assicurazione, le società cooperative di assicurazione esistenti prima del 1° gennaio 1993 di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera d (per le altre imprese di cui al capoverso 2 non è necessario alcun disciplinamento secondo le circostanze) e le imprese di assicurazione che rientrano nella deroga di cui all’articolo 2 capoverso 3, devono informare gli stipulanti riguardo al loro esonero dalla sorveglianza. L’applicabilità è garantita con l’estensione della fattispecie della contravvenzione all’articolo 86 capoverso 1 lettera a.
L’impresa di assicurazione che soddisfa le condizioni di esonero non è più sottoposta a sorveglianza. Il capoverso 3 disciplina le modalità ’di tale passaggio a un esercizio dell’attività non più sottoposto ad autorizzazione.
Art. 4 cpv. 2 lett. k Domanda d’autorizzazione e piano d’esercizio
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica (cfr. art. 90a), l’impresa di assicurazione deve indicare il tipo di attività esercitate affinché sia possibile chiarire se e in
13 RS 958.1