Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
quali ambiti può beneficiare delle nuove agevolazioni previste dalla legge. A tal fine va utilizzata la posizione K del piano d’esercizio (i requisiti sono pertanto menzionati alla lett. k in questa disposizione).
In sintesi, è possibile scegliere fra tre varianti:
1. imprese di assicurazione che esercitano l’attività esclusivamente con stipulanti professionisti (wholesale);
2. imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente l’assicurazione diretta o la riassicurazione all’interno del gruppo (captive);
3. imprese di assicurazione che esercitano l’attività esclusivamente con stipulanti non professionisti.
Le forme miste sono ammesse, ma devono essere chiaramente dichiarate (cfr. in particolare i commenti agli art. 30a e 30d).
Art. 5 Modifiche del piano d’esercizio
È corretto che, per modificare importanti elementi del piano d’esercizio, sia necessaria la preliminare approvazione della FINMA, la quale può così reagire preventivamente ad eventuali casi contrari alla legislazione in materia di sorveglianza.
Le modifiche di cui al capoverso 1 devono essere integrate in funzione delle esigenze che scaturiscono dalla prassi di vigilanza. Nella designazione di garanti e nella pianificazione di progetti spesso complessi di esternalizzazione è anche nell’interesse delle imprese di assicurazione e dei garanti stessi che la FINMA esprima previamente il proprio parere. In questo modo è possibile evitare derive dannose ed eventualmente costose. All’elenco saranno dunque aggiunte le lettere g (garanti) e j (deleghe a terzi), che di conseguenza saranno stralciate nel capoverso 2.
Nell’ottica di un’agevolazione, viene invece abrogata la finzione ’d’approvazione al capoverso 2 e le modifiche da comunicare secondo questo paragrafo sono limitate a quelle essenziali. Vi si annoverano, tra l’altro, le modifiche al campo territoriale d’attività dell’impresa di assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. b) e quelle riguardanti le autorizzazioni delle autorità estere di sorveglianza (art. 4 cpv. 2 lett. c) nonché significativi cambiamenti nella dotazione finanziaria e nelle riserve costituite (art. 4 cpv. 2 lett. d). Inoltre, la FINMA mantiene anche in questi casi la competenza di adottare provvedimenti secondo l’articolo 51.
Premessa concernente gli articoli 9-9b
È indiscusso che l’articolo 9 del diritto vigente copre formalmente le prescrizioni introdotte con il test SST nella OS in virtù di un’interpretazione estensiva, ma non corrisponde più alle circostanze attuali per quanto concerne i termini utilizzati nel testo. Per queste ragioni, la disposizione deve essere rielaborata e, contestualmente, formulata in modo più comprensibile, il che avviene nei seguenti articoli 9–9b. Le modifiche non cambiano le attuali prescrizioni materiali concernenti il test SST.
In sede di redazione del disegno e relativo messaggio si intende proporre una correzione formale riguardante il testo in italiano: l’espressione «capitale previsto» verrebbe sostituita in tutto il testo con «capitale richiesto», per rendere meglio il concetto