Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Art. 2 Campo d’applicazione

Cpv. 1 lett. a

Con la modifica alla lettera a, conformemente all’attuale interpretazione è precisato che un’impresa di assicurazione con sede in Svizzera sottostà in ogni caso alla sorveglianza, a prescindere dal tipo di attività assicurativa esercitata. A livello di legge non è necessario enunciare i diversi ambiti di attività possibili. Un’impresa con sede in Svizzera che esercita l’attività assicurativa diretta o l’attività riassicurativa è un’impresa di assicurazione ai sensi della LSA, pertanto sottostà alla sorveglianza.

Cpv. 1 lett. b

Le imprese di assicurazione con sede all’estero che esercitano l’assicurazione diretta in Svizzera o a partire dalla Svizzera sottostanno già alla sorveglianza, fatte salve disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali.

Con la modifica proposta, anche le imprese di assicurazione con sede all’estero che in Svizzera o a partire dalla Svizzera esercitano solo la riassicurazione sottostanno alla sorveglianza, purché abbiano una succursale in Svizzera.

Negli ultimi anni è aumentato il numero delle succursali estere di riassicurazione che, in virtù del vigente articolo 2 capoverso 2 lettera a, esercitano la riassicurazione a partire dalla Svizzera, tuttavia senza sottostare alla sorveglianza svizzera. Questa lacuna deve essere colmata non solo per proteggere i clienti, ma anche per difendere la reputazione della piazza finanziaria svizzera.

Inoltre, tale soluzione salvaguarda l’accesso ai mercati, in altri termini l’offerta transfrontaliera di coperture riassicurative non viene limitata nel quadro della libera circolazione dei servizi.

Per le succursali di riassicuratori esteri già attive in Svizzera l’articolo 90a capoverso 1 prevede un termine transitorio di sei mesi per sottoporsi alla sorveglianza o sospendere l’attività esercitata mediante una succursale. L’assoggettamento comporta un’apposita procedura per ottenere una nuova autorizzazione.

Cpv. 2

Nelle versioni in francese e in tedesco, il tenore della frase introduttiva nel capoverso 2 è adeguato a quello del capoverso 1 per ottenere una coerenza testuale ed evitare fraintendimenti, senza modificarne il contenuto. Si chiarisce così che le imprese di assicurazione, assoggettate a una particolare sorveglianza secondo il diritto federale, continuano a non essere assoggettate alla LSA. Ad esempio, le assicurazioni sociali contro le malattie disciplinate dalla legge del 18 marzo 19949 sull’assicurazione malattie (LAMal) rimangono assoggettate alle disposizioni della legge del 26 settembre 201410 sulla vigilanza sull’’assicurazione malattie (LVAMal) e quindi alla sorveglianza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), come già chiaramente stabilito con l’introduzione della LSA nel 2006 (cfr. anche FF 2003 3252). L’attuale testo italiano non presenta tale ambiguità, pertanto non viene modificato.

9 RS 832.10

10 RS 832.12