Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
Cpv. 2 lett. e
Questa modifica tiene conto del fatto che, a determinate condizioni, la concessione di fideiussioni e garanzie nonché altre operazioni aventi carattere di garanzia non devono essere qualificate come attività assicurativa. Le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che offrono queste operazioni ai propri membri, soci e beneficiari devono essere dunque esonerate dalla vigilanza della FINMA secondo la LSA se sono cumulativamente soddisfatte due condizioni: da un lato il loro campo d’attività territoriale deve essere limitato al territorio svizzero, dall’altro l’utile eventualmente conseguito con queste operazioni è attribuito integralmente ai beneficiari di fideiussioni e garanzie. Questa esclusione è conforme all’Accordo12 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, che non contiene una definizione dell’attività assicurativa. In linea di principio, spetta agli Stati contraenti definire l’attività assicurativa. Non rientrano in questo criterio di esclusione le imprese di assicurazione organizzate come cooperative.
Il fatto che la concessione di fideiussioni e garanzie da parte di una banca nell’ambito della sua attività bancaria non rientri nel campo d’applicazione della LSA è ovvio e non deve essere appositamente disciplinato.
Cpv. 3
In virtù di questo capoverso 3 modificato, la FINMA avrà la possibilità di esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicurazione anche laddove abbiano un modello commerciale innovativo che serve a salvaguardare la sostenibilità della piazza finanziaria svizzera. Tuttavia, la protezione degli assicurati deve essere sempre garantita. Di conseguenza, l’impresa di assicurazione richiedente deve fornire la prova del mantenimento della protezione degli assicurati per tutto il periodo in cui è attuato il modello commerciale e la FINMA al momento della richiesta dovrà verificare la suddetta prova. La FINMA, pur avendo naturalmente un ampio margine discrezionale nella valutazione di queste richieste, è tenuta a prestare particolare attenzione ai rischi molto diversi per gli assicurati in funzione del singolo modello commerciale. A ciò si aggiunge che, nel rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA, deve essere sempre accertata la compatibilità con il citato ’Accordo concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita.
Cpv. 4
La modifica apportata al presente capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare l’estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all’estero che esercitano la loro attività assicurativa a partire dalla Svizzera così come le condizioni alle quali la FINMA può esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicurazione con modelli aziendali innovativi. Ciò avverrà nell’ambito delle modifiche delle ordinanze.
12 Accordo concluso il 10.10.1989 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l’assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (RS 0.961.1).