Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
dell’impresa di assicurazione, è opportuno considerare i rischi di tasso d’interesse e di cambio al netto come nulli e, quindi, non esigere capitale.
Se necessario, il Consiglio federale potrebbe concretizzare ulteriormente le disposizioni nell’ambito della modifica dell’ordinanza.
Art. 9b Altre prescrizioni concernenti la solvibilità
La disposizione precisa l’’attuale articolo 9 capoverso 3. Nel definire le prescrizioni concernenti la solvibilità, il Consiglio federale tiene conto dei principi internazionalmente riconosciuti e, in particolare, disciplina il livello di protezione degli assicurati dai rischi d’insolvenza delle imprese di assicurazione da raggiungere mediante la solvibilità (cpv. 1 lett. a). Indirettamente si menziona quindi il rischio residuo accettato che un’impresa di assicurazione diventi insolvente nonostante l’adempimento delle esigenze di solvibilità. Inoltre, il Consiglio federale disciplina il capitale sopportante i rischi e il capitale previsto nonché la loro determinazione, compresi i requisiti relativi ai modelli da applicare (cpv. 1 lett. b.) e i valori soglia del grado di adempimento dei requisiti patrimoniali al di sotto dei quali la FINMA può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 51 (cpv. 1 lett. c). La formulazione scelta in questo articolo precisa inoltre che l’elenco non è esaustivo.
Art. 11 Scopo dell’impresa
La modifica costituisce una deregolamentazione, in quanto la FINMA deve autorizzare l’esercizio di attività estranee all’assicurazione, tra cui attività diverse da quelle derivanti dall’attività assicurativa di un’impresa di assicurazione, purché non siano pregiudizievoli per gli interessi degli assicurati. In tal modo viene abolita la formulazione potestativa del diritto vigente e sancito l’obbligo di autorizzazione da parte della FINMA, a condizione che gli interessi degli assicurati non siano messi a repentaglio. Inoltre, l’attività assicurativa deve rimanere lo scopo principale dell’impresa in questione. La FINMA dovrebbe documentare e motivare opportunamente un’eventuale decisione negativa. Nella valutazione delle domande in merito da parte delle imprese di assicurazione è fatto salvo il citato ’Accordo concernente l’’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Ad esempio, la FINMA non potrà concedere automaticamente l’autorizzazione a esercitare un’attività estranea all’assicurazione se in passato ha rilasciato per questa impresa di assicurazione un certificato di solvibilità secondo l’articolo 10.1 b dell’Accordo.
Art. 14 Garanzia di un’attività irreprensibile
I capoversi 1 e 2 corrispondono al disciplinamento già introdotto con l’adozione della legge del 15 giugno 201814 sugli istituti finanziari (LIsFi). Con l’inserimento dei nuovi capoversi 3 e 4, conformemente alle disposizioni contenute nelle altre leggi sui mercati finanziari (cfr. art. 9 LSerFi, art. 3 LBCR e art. 11 LSiFi) la disposizione concernente la garanzia è estesa anche ai detentori di partecipazioni qualificate. Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione s’intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente alla stessa con almeno il dieci
14 FF 2018 3009