Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Cpv. 2 lett. a

Con la modifica apportata a questo capoverso e la corrispondente modifica dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2, in futuro soltanto le imprese di assicurazione con sede all’estero che non hanno una succursale in Svizzera ed esercitano esclusivamente la riassicurazione non saranno sottoposte alla sorveglianza.

Cpv. 2 lett. bbis

Molti Paesi promuovono le proprie esportazioni tramite offerenti di assicurazioni contro i rischi delle esportazioni (agenzie per il credito all’esportazione o Export Credit Agencies, ECA), organizzati perlopiù in modo autonomo, chefinanziano esportazioni concrete oppure coprono i rischi inerenti. Possono essere organizzati secondo il diritto privato o il diritto pubblico, ma tipicamente agiscono a nome e per conto del rispettivo Stato. L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), in qualità di ente di diritto pubblico, offre per esempio le proprie coperture a titolo complementare rispetto all’’economia privata, secondo il principio di sussidiarietà (art. 6 cpv. 1 lett. d della legge del 16 dicembre 200511 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE). In quanto strumenti del commercio estero, le ECA sono parte integrante della politica economica del rispettivo Stato. A livello internazionale non esiste pertanto un regime di sorveglianza sugli assicuratori che assoggetti le ECA all’obbligo prudenziale di autorizzazione o alla sorveglianza costante. La legislazione dell’Unione europea, ad esempio, esclude esplicitamente le ECA statali o a garanzia statale dal campo d’applicazione del diritto in materia di vigilanza degli assicuratori (cfr. art. 5 par. 4 della direttiva europea 2009/138/CE Solvibilità II). Anche l’ASRE non è soggetta all’obbligo di autorizzazione all’estero, neppure per i rischi ivi localizzati.

La versione in vigore della LSA non prevede una deroga esplicita per le ECA, tuttavia è ipotizzabile che le ECA estere esercitino un’attività assicurativa soggetta all’obbligo di autorizzazione conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare in relazione ai rischi localizzati in Svizzera. Se per l’ASRE oggi la legge prevede una deroga in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b LSA, per il momento una deroga analoga non esiste per le ECA estere, che garantiscono anche le attività commerciali di esportatori svizzeri e i finanziamenti commerciali di banche svizzere. Ciò è inappropriato, poiché le ECA operano prevalentemente per ragioni di politica commerciale e anche gli stipulanti hanno un’esigenza subordinata di protezione. Inoltre, la chiara differenza rispetto alla prassi internazionale rende opportuna una precisazione a livello della LSA. Una deroga esplicita consentirà dunque di creare chiarezza e certezza del diritto. Tale deroga riguarderà tuttavia soltanto le attività nell’ambito principale della politica commerciale in quanto strumento delle ECA, ma non le situazioni in cui lo stesso soggetto giuridico eserciti eventualmente un’attività assicurativa di più ampia portata in concorrenza diretta con privati. Il Consiglio federale avrà la possibilità di disciplinare i dettagli a livello di ordinanza.

Cpv. 2 lett. c

Le modifiche riguardano solo i testi in francese e tedesco e sono di natura puramente linguistica.

11 RS 946.10