Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti l’attività in maniera determinante.
Art. 15 In generale
La frase introduttiva contiene una precisazione linguistica senza conseguenze materiali.
Cpv. 1 lett. b
Ai sensi dell’articolo 160 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 198715 sul diritto internazionale privato (LDIP), in linea di principio una succursale in Svizzera di una società con sede all’estero è assoggettata al diritto svizzero. Tuttavia, nella LDIP la «succursale» non è definita. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, con tale concetto è da intendere un’azienda commerciale che giuridicamente è sì parte di un’impresa principale, dalla quale dipende, ma che esercita permanentemente in locali propri un’attività analoga a quella dell’impresa principale disponendo di una certa indipendenza economica e operativa (cfr. sentenza 4 C.373/2004 consid. 2.2; inoltre DTF 117 II 85 consid. 3; fondante DTF 76 I 150 consid. 2; Richard Gassmann, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht [Art. 1-200 IPRG], art. 160 LDIP, pag. 644 seg.). In altre parole, l’articolo 160 capoverso 1 LDIP si riferisce alla succursale conformemente alla legislazione sul registro di commercio.
In passato la FINMA ha rilasciato autorizzazioni all’esercizio dell’attività anche a succursali che non erano iscritte nel registro di commercio (soprattutto perché non disponevano di una sufficiente indipendenza). Tuttavia, importanti norme giuridiche svizzere non sono direttamente applicabili alle succursali di imprese di assicurazione con sede all’estero che non sono iscritte nel registro di commercio. Per assoggettarle pienamente all’ordinamento giuridico svizzero ed eliminare una certa insicurezza del diritto in materia, è ora statuito che queste succursali devono essere imperativamente iscritte nel registro di commercio. Alle imprese di assicurazione con sede all’estero, che in Svizzera esercitano già un’attività assicurativa, è concesso un termine transitorio di sei mesi per iscrivere la loro succursale nel registro di commercio (cfr. art. 90a).
Cpv. 1 lett. c ed e
La modifica avviene nell’ottica di un’armonizzazione con l’articolo 9, anch’esso riveduto.
Art. 15a Corporazione di assicuratori denominata Lloyd’s
Lloyd’s o Lloyd’s of London è un soggetto giuridico del diritto inglese basato su diverse leggi speciali (the Lloyd’s Acts ecc.). Questa Society o Corporation of Lloyd’s ha anche una succursale a Zurigo iscritta nel registro di commercio. Tale soggetto giuridico non è un assicuratore, bensì è responsabile in qualità di corporazione del supporto, dell’infrastruttura, della sorveglianza ecc. dell’attività dei singoli membri, pertanto è designato comunemente «mercato assicurativo». La vera e propria attività assicurativa è esercitata dai singoli membri di Lloyd’s (cosiddetti names), alcuni o
15 RS 291