Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
molti dei quali si riuniscono per la singola assicurazione in syndicates diretti da un managing agent che può assumere anche impegni a nome dei singoli membri. Gli assicuratori sono quindi designati come Lloyd’s underwriters (London) (ev. subscribing to Policy No. XXX) o the association of underwriters known as Lloyd’s. Ogni membro risponde con un patrimonio per la sua quota di rischio assicurato dal rispettivo syndicate; tra i membri non sussiste alcuna responsabilità solidale.
In linea di principio Lloyd’s o Lloyd’s of London, in qualità di soggetto giuridico del diritto inglese, ha capacità di essere parte, quindi gode anche dei diritti civili. D’altro canto, Lloyd’s underwriters (London) (ev. subscribing to Policy No. XXX) o the association of underwriters known as Lloyd’s non godono dei diritti civili, neppure secondo il diritto inglese, pertanto non hanno capacità di essere parte. Secondo il diritto svizzero, il syndicate di uno specifico contratto assicurativo può essere considerato piuttosto come società semplice dei names, che sono dunque i soli ad avere capacità di essere parte e capacità processuale. A causa dell’assenza di capacità processuale e di essere parte, non si deve neppure entrare nel merito delle azioni giudiziali a nome di Lloyd’s underwriters (London) (ev. subscribing to Policy No. XXX) o the association of underwriters known as Lloyd’s o contro di essi, a meno che non si attui una rettifica, nel senso che tutti i membri della polizza assicurativa in questione agiscono da attori o convenuti davanti a un tribunale.
Per portare maggior chiarezza e certezza del diritto nell’ambito di eventuali procedimenti riguardanti la legislazione civile o sulla sorveglianza, nella LSA viene inserita una nuova disposizione speciale per Lloyd’s in quanto mercato assicurativo unico nel suo genere. Il disciplinamento nella LSA si armonizza con il diritto dell’Unione europea, dove in materia di vigilanza degli assicuratori è contemplata un’analoga disposizione speciale che, per quanto risulta dalle nostre ricerche, è stata attuata nel diritto degli Stati membri.
Con l’integrazione di questa norma speciale per Lloyd’s in qualità di mercato assicurativo unico nel suo genere è inoltre chiarito che gli articoli 57–59 (provvedimenti conservativi supplementari applicabili alle imprese di assicurazione estere) si applicano anche a Lloyd’s.
Art. 17 Patrimonio vincolato
Cpv. 2
Secondo il vigente articolo 17 capoverso 2, un’impresa di assicurazione svizzera è tenuta a garantire i suoi portafogli esteri mediante la costituzione di un patrimonio vincolato, purché non debbano essere costituite garanzie equivalenti all’estero. Questa disposizione penalizza le imprese di assicurazione svizzere operanti all’estero rispetto ai loro concorrenti esteri che sono assoggettati unicamente al regime di protezione locale e, quindi, di norma (secondo i Paesi) sono più liberi nella loro politica d’investimento.
Nell’ottica di una deregolamentazione si propone di escludere dalla garanzia costituita mediante un patrimonio vincolato i portafogli assicurativi all’estero di succursali estere di imprese di assicurazione con sede in Svizzera oppure quelli loro attribuiti