Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
nella procedura di vigilanza. A tali imprese di assicurazione svizzere sono così riconosciute condizioni paritetiche rispetto ai loro concorrenti esteri, poiché secondo la legge riveduta saranno assoggettate esclusivamente al regime di protezione locale.
La deregolamentazione non riguarderà le imprese di assicurazione che offrono assicurazioni oltre confine senza avere una succursale all’estero, purché sia ammesso dall’ordinamento giuridico estero. In questi casi si deve presupporre che, accanto ad altri aspetti, ’per gli stipulanti esteri l’ulteriore garanzia rappresentata dal patrimonio vincolato in Svizzera sia stata rilevante ai fini della stipulazione del contratto assicurativo.
Con l’avvenuta modifica dell’articolo 17 capoverso 2 viene meno la verifica, molto difficile e onerosa, dell’equivalenza del regime di vigilanza estero, poiché non si distinguerà più tra ordinamenti giuridici esteri equivalenti e non equivalenti.
Le perdite nei portafogli esteri continuano a poter essere fatte valere nel fallimento svizzero dell’impresa di assicurazione con sede in Svizzera. Si rinuncia, in un numero limitato di casi, a inserire uno speciale substrato del patrimonio vincolato svizzero tra il regime di protezione estero e la notifica e la liquidazione della perdita rimanente nel fallimento svizzero. Ciò migliora notevolmente la certezza giuridica ed evita difficili valutazioni e possibili attriti, agevolando il coordinamento in caso di risanamento o fallimento.
Rimane chiaro che la modifica non interessa i contratti di imprese di assicurazione svizzere conclusi o gestiti con stipulanti esteri in Svizzera. A questi contratti si applica la regola generale di cui all’articolo 17 capoverso 1.
La disposizione non riguarda neppure i contratti conclusi all’estero con stipulanti esteri da filiali estere di imprese di assicurazione con sede in Svizzera. Tuttavia, a questi contratti non è applicabile neppure la regola generale di cui all’articolo 17 capoverso 1, poiché per essi vige il diritto dello Stato estero in questione.
Art. 20 Prescrizioni concernenti il patrimonio vincolato
In virtù dell’articolo 20, attualmente il Consiglio federale prescrive dettagliatamente alle imprese di assicurazione negli articoli 70 segg. OS (cfr. in particolare l’art. 79 e l’art. 83 OS) quali elementi patrimoniali possono essere attribuiti al patrimonio vincolato. Nella LSA modificata, il Consiglio federale rinuncia a prescrizioni d’investimento dettagliate e disciplina la costituzione del patrimonio vincolato ispirandosi al principio della prudenza in materia di investimenti (prudent person principle).
Tale principio riflette i requisiti di investimento del capitale nell’ambito del patrimonio vincolato e la conseguente gestione del rischio. In base a esso, le imprese di assicurazione possono investire il patrimonio vincolato solo in strumenti di capitale di cui comprendono esattamente la natura e i rischi e se, di conseguenza, sono in grado di reagire agli sviluppi in atto in qualunque momento e in modo adeguato.
Con questa modifica viene concessa alle imprese di assicurazione una maggiore flessibilità negli investimenti di capitale nell’ambito del patrimonio vincolato, conformemente alla direttiva Solvibilità II.