Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
responsabile non ha la competenza di garantire effettivamente l’adempimento delle disposizioni prudenziali. Questa responsabilità spetta al consiglio di amministrazione, a eventuali commissioni del consiglio di amministrazione e alla direzione dell’impresa di assicurazione.
Cpv. 3bis
Per consentire all’attuario responsabile di adempiere debitamente il proprio compito, la norma modificata gli riconosce la facoltà di rivolgersi direttamente al consiglio di amministrazione per consentirgli di reagire in modo adeguato alle lacune constatate e di rivolgersi alla massima istanza decisionale all’interno dell’impresa. Le modalità devono essere definite dalle singole imprese; sono ipotizzabili sia colloqui informali sia l’iscrizione dell’oggetto all’ordine del giorno della prossima seduta del consiglio d’amministrazione o di una commissione competente dello stesso consiglio.
Art. 25 cpv. 3, 5 e 6 Rapporto di gestione e rapporto di sorveglianza
L’articolo 25 capoverso 3, nella versione vigente, prescrive scadenze diverse per la presentazione dei rapporti degli assicuratori diretti e dei riassicuratori (30 aprile per gli assicuratori diretti e 30 giugno per i riassicuratori).
La distinzione si basa sull’ipotesi (superata) che i riassicuratori chiudano la propria contabilità dopo gli assicuratori diretti; oggi non esistono più validi motivi che la giustifichino. Conformemente al nm. 106 della Circolare FINMA 2016/2 «Pubblicazione
– assicurazioni (public disclosure)», anche i riassicuratori devono pubblicare la situazione finanziaria entro il 30 aprile, pertanto i dati devono essere già disponibili.
L’articolo 25 capoverso 5 contiene un rimando all’articolo 48 già abrogato, pertanto viene corretto nell’ambito della presente modifica. Con l’obbligo di pubblicazione si verrà a creare una sovrapposizione di dati tra quelli pubblicati dalle imprese di assicurazione e quelli che la FINMA deve pubblicare. Dal momento che le imprese di assicurazione pubblicano dati sottoposti a revisione, esiste un certo rischio di inconsistenza dei dati.
La nuova formulazione lascia spazio alla possibilità che la pubblicazione da parte della FINMA sia coordinata con l’obbligo di pubblicazione cui sono assoggettate le imprese di assicurazione. La FINMA può continuare a pubblicare dati come finora in riferimento al rapporto annuale, al mercato assicurativo e alla trasparenza, in risposta all’esigenza di informazione dell’opinione pubblica e degli assicurati.
Il vigente capoverso 6 può essere abrogato poiché viene integrato nel capoverso 5 con un nuovo contenuto normativo. Prima di pubblicare i dati relativi al rapporto annuale, al mercato assicurativo e alla trasparenza, la FINMA deve ponderare gli interessi in questione delle imprese di assicurazione, degli assicurati e dell’opinione pubblica.
Art. 27 Vigilanza interna sulle attività
Il capoverso 1 subisce una modifica redazionale poiché viene cancellato il termine «ispettorato», ormai superato e non più in uso per designare l’organo di revisione interno.