Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
Art. 21 cpv. 3 Partecipazioni
Questa modifica formale è «speculare» alla formulazione del capoverso 2 e corrisponde alle disposizioni della direttiva Solvibilità II (e a quelle delle direttive precedenti). L’articolo 21 si conforma a tale normativa.
Art. 24 cpv. 1, 3bis e 4 Compiti
La disposizione viene adeguata alla prassi attuale soprattutto in riferimento alle responsabilità interne all’azienda che, nella formulazione attuale, non sono contemplate in modo appropriato.
Cpv. 1
L’attuale formulazione del margine di solvibilità non è più adeguata dopo l’abolizione della disposizione in materia di solvibilità in funzione del volume d’affari (solvibilità 1). Anche qui, dunque, così come negli articoli 9–9b, viene inserita la nozione di solvibilità (lett. a numero 2). In questo modo si intende rinviare esplicitamente al concetto di solvibilità secondo il test SST. L’ambito di competenza dell’attuario responsabile riguarda soprattutto le parti tecnico-assicurative del test SST. Conformemente all’articolo 53 OS, la responsabilità generale del cosiddetto rapporto SST spetta invece chiaramente alla direzione dell’impresa. Nel rapporto annuale l’attuario responsabile presenta in particolare gli sviluppi in ambito tecnico-assicurativo che compromettono la situazione finanziaria dell’impresa. Tuttavia, non si deve limitare alla stima dei rischi tecnici, bensì valutare la situazione del rischio complessivo includendo, in particolare, i rischi finanziari degli investimenti. Se alcuni aspetti di questa funzione sono assunti da altri responsabili, ad esempio dal Chief Risk Officer, l’attuario responsabile deve informarsi presso di loro sui rischi suddetti e integrare la loro valutazione nel rapporto. Con la nuova formulazione della lettera a, il contenuto normativo della vigente lettera b è trasposto nella lettera a, mentre alla lettera b è attribuito un nuovo contenuto normativo.
Invece di «costituzione» di riserve tecniche (accantonamenti) sufficienti, nella lettera a la versione riveduta parla di «calcolo». L’attuario responsabile può e deve fornire alla direzione niente di più e niente di meno del calcolo delle riserve sufficienti, comunicando eventuali lacune nella costituzione delle riserve e inserendole nel rapporto. In sede di redazione del disegno e relativo messaggio si intende proporre una correzione formale riguardante il testo in italiano: l’espressione «riserve tecniche» verrebbe sostituita in tutto il testo con «accantonamenti tecnici», per meglio rendere il termine tedesco «technische Rückstellungen».
Nel calcolo delle riserve tecniche sufficienti devono essere utilizzati i dati riguardanti il portafoglio sottostante. L’attuario responsabile deve basarsi costantemente sulle informazioni ottenute dagli specialisti di altri reparti all’interno dell’azienda e sottoporle quindi a una verifica della plausibilità. In presenza di dubbi sulla reale esattezza delle informazioni, occorre chiederne conferma oppure consultare altre fonti interne all’impresa.
La nuova lettera b sancisce inoltre l’obbligo per l’attuario responsabile di verificare se l’importo legale del patrimonio vincolato sia conforme alle prescrizioni del diritto in materia di vigilanza. Qui si parla di «verifica», poiché in ultima istanza l’attuario