Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
La portata della disposizione al capoverso 2 non è più adeguata e, secondo la prassi vigente della FINMA, risulta appropriata solo per le piccole imprese di assicurazione. La modifica era inoltre imprescindibile per il riconoscimento dell’equivalenza da parte dell’Unione europea. Per i suddetti motivi, in futuro si rinuncerà a questa norma derogatoria. Purché siano soddisfatte determinate condizioni, la revisione interna può anche essere esternalizzata. La rilevanza di un esonero è così senz’altro limitata (cfr. Circolare FINMA 2017/2 «Corporate governance – assicuratori», nm. 53–56). L’esternalizzazione integrale o parziale dei compiti della revisione interna è soggetta all’obbligo di approvazione conformemente all’articolo 4 capoverso 2 lettera j in combinato disposto con l’articolo 5. L’equivalenza con il diritto in materia di vigilanza dell’Unione europea sussiste anche nel caso di delega a terzi della revisione interna.
Sezione 5a Imprese di assicurazione che assicurano stipulanti
professionisti nonché assicurazione diretta e riassicurazione all’interno del gruppo
Art. 30a Imprese di assicurazione che assicurano stipulanti
professionisti: agevolazioni
Nella sistematica della legge la disposizione si orienta all’articolo 35 per le imprese che esercitano la riassicurazione e prevede adeguate agevolazioni per questa neocostituita categoria di imprese di assicurazione. In futuro sarà dunque possibile categorizzare le esigenze prudenziali. La priorità è attribuita alla necessità di proteggere gli stipulanti delle imprese di assicurazione. Di conseguenza, neppure le disposizioni riguardanti la procedura di mediazione di cui agli articoli 82 e 83 sono applicabili alle imprese di assicurazione che concludono contratti esclusivamente con stipulanti professionisti. Anche gli assicuratori diretti avranno la possibilità di beneficiare di un minor grado di regolamentazione e sorveglianza purché i contratti siano conclusi esclusivamente con stipulanti professionisti. Per la definizione di stipulanti professionisti, il capoverso 2 rimanda all’articolo 98a capoverso 2 lettere b–f della legge del 2 aprile 190816 sul contratto d’assicurazione (LCA), così come riportato dal Consiglio federale nel suo messaggio nell’ambito della revisione parziale in atto della LCA (FF 2017 4401, 4445 e 4446). Le definizioni di stipulanti professionisti nella LCA e nella LSA non coincidono e ciò è giustificato in base alle considerazioni illustrate di seguito. Da un lato, nel campo di applicazione della LSA le PMI non sono considerate stipulanti professionisti, poiché non tutte sono in grado di formulare una stima fondata dei rischi, pertanto devono ad esempio continuare a poter beneficiare della costituzione del patrimonio vincolato da parte dell’impresa di assicurazione per i loro rischi assicurati. Dall’altro, secondo il capoverso 4 gli istituti di previdenza e gli istituti che si occupano di previdenza professionale non potranno beneficiare proprio di una delle agevolazioni, ossia la costituzione di un patrimonio vincolato presso l’assicurazione che copre tutti i rischi della previdenza professionale, di conseguenza sarebbe contrario al sistema qualificare questi istituti come stipulanti professionisti.