Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Art. 30b Imprese di assicurazione che assicurano stipulanti

professionisti: obbligo di chiarimento e di documentazione

Questa nuova disposizione sancisce l’obbligo per l’impresa di assicurazione di chiarire e documentare adeguatamente lo status del potenziale stipulante, professionista o non professionista, prima della conclusione del contratto. Eventualmente, e segnatamente nei casi in cui lo status professionale dello stipulante non sia evidente fin dall’inizio, sono necessari accertamenti più approfonditi nell’interesse di entrambe le parti.

A sua volta la FINMA ha così la possibilità di verificare, ad esempio nel quadro di controlli incrociati in loco, se le ‘imprese di assicurazione interpretano e gestiscono in modo unitario la nozione di professionalità degli stipulanti.

Art. 30c Imprese di assicurazione che assicurano stipulanti

professionisti: obbligo d’informare

Con l’inserimento di questo nuovo articolo sono tutelati i legittimi interessi dei potenziali stipulanti. Infatti, prima di concludere un contratto, l’impresa di assicurazione deve informarli che sono considerati stipulanti professionisti. In tal modo giungono a conoscenza del fatto che non sarà costituito un patrimonio vincolato a garanzia delle loro pretese. Ciò può eventualmente indurli a negoziare con l’assicuratore la costituzione di uno strumento sostitutivo (garanzia o simili) o misure contrattuali compensative di altro tipo in grado di compensare o risarcire la mancanza di questa garanzia.

Art. 30d Assicurazione diretta e riassicurazione all’interno del gruppo

Il nuovo articolo 30d comporta una deregolamentazione di vasta portata. Nel diritto vigente, le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta all’interno del gruppo (cosiddette captive) sono considerate «normali» assicuratori di cose, tenuti a costituire un patrimonio vincolato. Questa disposizione si applica anche alle imprese di riassicurazione interne al gruppo.

Il capoverso 1 si rifà all’analogo capoverso all’articolo 30a e persegue anche la stessa ratio legis: in futuro diventa dunque possibile categorizzare le esigenze prudenziali. La priorità è attribuita alla necessità di proteggere gli stipulanti delle imprese di assicurazione. Di conseguenza, anche le disposizioni in merito alla procedura di mediazione di cui agli articoli 82 e 83 non si applicano alle imprese di assicurazione che esercitano l’attività di assicurazione diretta o la riassicurazione interna al gruppo. Anche le imprese di assicurazione captive che esercitano l’assicurazione diretta avranno la possibilità di beneficiare di un minor grado di regolamentazione e di sorveglianza purché esercitino esclusivamente all’interno del gruppo. Lo stesso vale per le imprese di riassicurazione captive che esercitano all’interno del gruppo.

La definizione delle imprese captive secondo il nuovo capoverso 2 si rifà all’articolo 13 paragrafi 2 e 5 della direttiva Solvibilità II, tuttavia la presente definizione di impresa captive è più ampia in un aspetto, poiché l’UE sancisce che siano assicurati soltanto i rischi di una o più imprese del gruppo. La presente disposizione ammette, invece, che possano essere limitatamente assicurati anche rischi estranei al gruppo.