Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Tuttavia, un’impresa captive che assicura anche rischi estranei al gruppo non beneficia in pari misura delle agevolazioni accordate alle imprese captive «pure».

Il capoverso 3 è in linea con le analoghe disposizioni degli articoli 30a e 35. Un’impresa captive può quindi esercitare un’attività con terzi, ma dal nuovo articolo 30d si evince e contrario che per questa attività con terzi l’impresa captive deve soddisfare tutti i requisiti come ogni altro assicuratore diretto o riassicuratore. Ciò significa che deve adempiere tutte le esigenze prudenziali di un assicuratore diretto con stipulanti non professionisti oppure che può avvalersi dell’articolo 30a se tale attività con terzi è un’attività cosiddetta wholesale. Se il beneficiario dei contratti assicurativi è un terzo non professionista (ad es. assicurato nell’ambito di un contratto collettivo, parte lesa da un’azione coperta dalla responsabilità civile), deve poter godere della stessa protezione assicurativa di ogni altro stipulante non professionista. Le imprese captive sono dunque legittimate a esercitare un’attività assicurativa dalla quale possono risultare beneficiari non professionisti, ma in conseguenza di tale attività sono pienamente assoggettate alle norme della LSA. L’impresa captive ha quindi la facoltà di decidere se, in considerazione della conseguenza suesposta, vuole esercitare un’attività con terzi; tale disciplinamento risulta pertanto conforme al regime di vigilanza in vigore nell’UE.

Analogamente all’articolo 30a capoverso 4, al capoverso 4 del presente articolo è precisato che le eccezioni formulate al capoverso 1 non si applicano se dai contratti d’assicurazione conclusi con stipulanti professionisti potrebbero sorgere pretese derivanti da assicurazioni obbligatorie in favore di non professionisti.

Art. 35 Riassicurazione

Le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente l’attività di riassicurazione godono oggi del regime di sorveglianza più liberale tra tutte le imprese di assicurazione. Con la nuova norma sancita all’articolo 30a per le imprese di assicurazione che concludono esclusivamente contratti con stipulanti professionisti, sono introdotte per esse agevolazioni di più vasta portata. Con le modifiche al capoverso 1 e la riformulazione del capoverso 2 queste agevolazioni sono opportunamente concesse anche alle imprese di riassicurazione, specularmente a quelle dell’articolo 30a. Di conseguenza, le disposizioni sulla procedura di mediazione previste agli articoli 82 e 83 non sono applicabili alle imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione.

Cpv. 1 e 2

La scelta della formulazione già presente «imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione» è consapevole. Da un lato i riassicuratori beneficiano del regime più liberale, dall’altro con «esclusivamente» risulta chiaro che le norme derogatorie si applicano soltanto se l’impresa di assicurazione esercita unicamente l’attività di riassicurazione.

Nelle norme derogatorie è ora inserito l’articolo 10 riguardante il Fondo d’organizzazione, non più obbligatorio.

Ciò nonostante, occorre osservare che la lotta contro qualsiasi violazione del diritto in materia di vigilanza così come contro altre forme di messa in pericolo degli interessi