Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
È quindi precisato che, a differenza ad esempio del prospetto riguardante un’offerta pubblica di valori mobiliari, lo scopo del foglio informativo di base è consentire un raffronto tra diversi prodotti d’investimento analoghi. Di conseguenza, il Consiglio federale potrà emanare a livello di ordinanza prescrizioni quanto più possibile unitarie per il rilevamento delle principali informazioni sotto forma di griglia.
Cpv. 3
La disposizione disciplina il caso in cui il prodotto d’investimento contenuto nell’assicurazione sulla vita qualificata sia uno strumento finanziario ai sensi della LSerFi. In tal caso, nel foglio informativo di base secondo la LSA devono figurare le indicazioni sullo strumento finanziario prescritte nella LSerFi e nella relativa ordinanza oppure è consentito rinviare all’eventuale foglio informativo di base approntato ai sensi della LSerFi.
Art. 39d Disposizioni completive
Così come avvenuto nell’ambito della LSerFi, il Consiglio federale emanerà disposizioni completive a livello di ordinanza relativamente alla struttura concreta del foglio informativo di base.
Art. 39e Obblighi d’informare nelle assicurazioni sulla vita qualificate
oggetto di una raccomandazione
Il contenuto dell’articolo si orienta all’analoga disposizione riguardante gli obblighi generali di informazione contenuti nella LSerFi per la raccomandazione di strumenti finanziari (art. 8 cpv. 1 LSerFi). In particolare, nel raccomandare assicurazioni sulla vita qualificate, gli intermediari assicurativi devono informare gli stipulanti sulle spese di sottoscrizione, incasso e amministrazione (premio in funzione delle spese).
Art. 39f Pubblicità
La disposizione riprende quella dell’articolo 68 LSerFi applicabile ai fornitori di servizi finanziari in generale.
Art. 39g Verifica dell’appropriatezza per assicurazioni sulla vita
qualificate
Queste disposizioni si rifanno a quelle riguardanti l’appropriatezza e l’adeguatezza nell’ambito dei servizi finanziari (artt. 10–14 LSerFi). Analogamente alla LSerFi, si tratta di obblighi già oggi risultanti fondamentalmente dai generali diritti e doveri reciproci secondo la buona fede in un contratto di prestazione di servizi, che si intendono qui concretizzare ai fini dellaa certezza del diritto, nell’interesse di tutti. In analogia con la LSerFi, il capoverso 4 sancisce che non è necessario verificare l’appropriatezza se l’assicurazione sulla vita qualificata è conclusa su richiesta dello stipulante e senza una consulenza personale (operazione cosiddetta execution only).