Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
Art. 39h Documentazione e rendiconto per le assicurazioni sulla vita
qualificate
Anche le norme qui sancite risultano da principi generalmente riconosciuti del diritto contrattuale, così come concretizzati nella LSerFi per i fornitori di servizi finanziari (artt. 15 e 16 LSerFi). Appare ovvio che la relazione con il cliente debba essere documentata (gli strumenti elettronici oggi a disposizione consentono di farlo in modo semplice ed efficiente). In un’eventuale controversia con lo stipulante una documentazione accurata è utile anche all’impresa di assicurazione in caso di difficoltà a raccogliere elementi probatori. Pure l’obbligo di dare conto della documentazione e dei servizi forniti è conforme a uno standard generalmente riconosciuto.
Art. 39i Prevenzione di conflitti d’interessi nelle assicurazioni sulla
vita qualificate
Nella fornitura di servizi relativi ad assicurazioni sulla vita qualificate, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono evitare per quanto possibile conflitti d’interessi. Devono dunque provvedere affinché i loro propri interessi e quelli dei loro collaboratori non si contrappongano agli interessi dei clienti. Devono altresì garantire che gli interessi dei clienti non entrino in conflitto tra loro. Per evitare conflitti d’interessi, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono fare il necessario per riconoscerli. In particolare, sono tenuti a verificare se, per essi stessi o i loro collaboratori, esistano incentivi a trascurare gli interessi degli stipulanti o ad anteporre i propri interessi.
Nei limiti del possibile, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono eliminare i conflitti d’interessi con misure adeguate. Ove non sia possibile escluderli, devono essere resi noti prima di stipulare il contratto di assicurazione. Gli stipulanti devono poter valutare se vogliono concludere un contratto. Non deve essere possibile rinunciare con troppa facilità a eliminare completamente un conflitto d’interessi. Per quanto riguarda le indennità corrisposte, si applica la disposizione speciale dell’articolo 45a.
Art. 40 Definizione
Il diritto in materia di sorveglianza distingue gli intermediari assicurativi tra vincolati e non vincolati. La normativa in vigore definisce all’articolo 43 capoverso 1 (iscrizione a registro) gli intermediari assicurativi non vincolati e all’articolo 183 OS (obbligo di iscrizione) precisa i criteri per gli intermediari assicurativi vincolati.
A livello materiale la disposizione in essere non deve essere modificata, tuttavia nella LSA si intende elaborarla dal profilo formale. Gli intermediari assicurativi non vincolati e gli intermediari assicurativi vincolati sono ora definiti ai capoversi 2 e 3, dove è chiaramente sottolineato che gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli stipulanti e agiscono nell’interesse di questi ultimi. Tutti gli altri intermediari assicurativi sono quindi considerati non vincolati. In proposito sono soprattutto intesi i casi in cui un intermediario assicurativo intrattiene un rapporto di fiducia con un’impresa di assicurazione in qualità di lavoratore dipendente o di agente. Continuerà invece a dipendere dalle circostanze quali attività siano qualificate