Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

concretamente come intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 e quali attività ausiliarie in tale ambito non rientrino ancora in questa definizione.

Art. 41 Attività proibite

In futuro il divieto già sancito nella legislazione vigente all’articolo 41 (nella presente modifica cpv. 1 lett. a), secondo cui gli intermediari assicurativi non possono esercitare attività a favore di imprese di assicurazione o altre persone soggette alla presente legge ma non autorizzate a esercitare attività assicurative, si applicherà per analogia anche alle imprese di assicurazione. In virtù del principio di garantire in qualunque momento un’attività regolare, il capoverso 2 vieta espressamente alle imprese di assicurazione di collaborare con intermediari assicurativi soggetti alla LSA, ma privi della registrazione necessaria secondo la LSA. Contestualmente, il capoverso 1 lettera a è modificato in modo tale che un’attività a favore di un’impresa di assicurazione non è permessa se questa non ha ottenuto l’autorizzazione necessaria secondo la LSA. A protezione degli stipulanti, il capoverso 1 lettera b stabilisce espressamente che gli intermediari assicurativi non possono operare contemporaneamente come vincolati e non vincolati. In sede di redazione del disegno e relativo messaggio si intende proporre una correzione formale riguardante il testo in italiano: il titolo verrebbe modificato sostituendo «proibite» con «illecite», per meglio rendere il termine tedesco «unzulässig».

Art. 42 Obbligo e condizioni di registrazione

Secondo la normativa vigente, gli intermediari assicurativi non vincolati devono iscriversi a un registro centrale depositato presso la FINMA. Gli intermediari assicurativi vincolati non sono soggetti a tale obbligo, ma hanno il diritto di farsi iscrivere nel registro (art. 43 cpv. 2). I criteri di ammissione al registro sono di carattere personale, professionale e finanziario (art. 44). La FINMA verifica costantemente l’adempimento di questi requisiti e l’osservanza degli obblighi di informazione in vigore per gli intermediari assicurativi secondo l’articolo 45. Con la registrazione, gli intermediari assicurativi non vincolati e quelli vincolati iscritti al registro rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 3 LFINMA e sono assoggettati alla vigilanza.

Il contenuto del vigente articolo 42 è trasposto in un nuovo articolo 42a e completato. L’articolo 42 è modificato e disciplina ora espressamente l’obbligo di registrazione e i requisiti della registrazione per gli intermediari assicurativi non vincolati. Gli intermediari assicurativi vincolati non possono più farsi iscrivere nel registro, salvo se possono fornire la prova di voler avviare un’attività all’estero per la quale lo Stato in questione impone un’iscrizione al registro in Svizzera (cfr. art. 42a).

Questa modifica rispetto alla legislazione oggi in vigore attua in modo coerente l’attribuzione alle sfere d’interesse introdotta all’articolo 40 con una chiara separazione tra intermediazione vincolata e non vincolata. Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli assicurati e agiscono nel loro interesse. Nell’ottica di una protezione efficace dei consumatori, qui è giustificato che la FINMA possa assumere il compito di esercitare una sorveglianza mirata. Nell’ambito della presente modifica della legge, la FINMA ha chiaramente segnalato anche che