Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

giustificato prescrivere opportuni obblighi di informazione e la verifica dell’appropriatezza. Nelle operazioni tontinarie occorre allestire un piano che preveda la capitalizzazione comune dei contributi versati nell’ambito dei contratti di assicurazione e che regoli la distribuzione del capitale accumulato ai superstiti o ai successori legali delle persone decedute. Il rischio assicurato non è assunto in quanto tale dall’impresa di assicurazione, ma dalla stessa comunità di assicurati, i cui membri sopportano anche un rischio d’investimento, poiché le somme versate devono essere opportunamente investite. Di conseguenza, anche per le operazioni tontinarie la prescrizione degli obblighi di informazione e della verifica dell’appropriatezza appare giustificata, poiché la loro forma è orientata in modo predominante al mercato dei capitali.

Art. 39b Foglio informativo di base per assicurazioni sulla vita

qualificate

Cpv. 1

L’obbligo di redigere un foglio informativo di base riguarda l’impresa di assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita qualificata. Nell’ambito assicurativo non è opportuno sancire tale obbligo per l’emittente dello strumento finanziario, come previsto nella LSerFi all’articolo 58, poiché sono rari i casi in cui un’impresa di assicurazione vende assicurazioni di terzi sulla vita.

Cpv. 2

La disposizione si rifà al caso speciale disciplinato all’articolo 58 capoverso 4 LSerFi, secondo cui alla stipula di un contratto devono essere fornite soltanto indicazioni orientative concernenti la parte dell’assicurazione sulla vita qualificata destinata all’investimento.

Cpv. 3

Questa disposizione intende evitare che per un assicurato debbano essere approntate le stesse informazioni in virtù della LCA e delle disposizioni riguardanti il foglio informativo di base.

Cpv. 4

Conformemente all’articolo 58 capoverso 3 LSerFi, qui viene espressamente ammessa la possibilità che la redazione del foglio informativo di base sia delegata a terzi qualificati.

Art. 39c Contenuto del foglio informativo di base

Cpv. 1 e 2

Il foglio informativo di base deve contenere in particolare la descrizione esatta e indicazioni concernenti il tipo e le caratteristiche dell’assicurazione sulla vita in questione, l’identità dell’assicuratore, il profilo di rischio e di rendimento e i costi una tantum e correnti a carico dell’assicurato (cfr. in proposito anche art. 60 LSerFi). Il Consiglio federale concretizzerà le disposizioni nell’ambito dell’ordinanza.