Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
degli assicurati continua a rientrare negli ulteriori compiti della FINMA ai sensi dell’articolo 46 e, in combinato disposto con l’articolo 51 e seguenti, possono essere affrontati con gli strumenti della LFINMA.
Viene invece stralciato dalle eccezioni – ed è quindi di nuovo applicabile – l’articolo 15, con l’eccezione del capoverso 1 lettera d. È chiaro, tuttavia, che l’applicabilità sussiste solo se si tratta realmente della succursale di un’impresa di riassicurazione estera. Nel caso di un’impresa di riassicurazione svizzera, l’articolo 15 non è applicabile. Al capoverso 1 è quindi aggiunta la menzione dell’articolo 52e capoverso 1.
Il nuovo tenore del capoverso 2 precisa ciò che è già prassi, segnatamente che gli assicuratori esercitanti un’attività mista possono continuare a non costituire un patrimonio vincolato a garanzia dell’attività di riassicurazione.
Qui viene quindi puntualizzato che in questa categoria di imprese di assicurazione rientrano anche le imprese captive che esercitano esclusivamente l’attività di riassicurazione.
Sezione 7: Assicurazioni sulla vita qualificate
Art. 39a Definizione
Conformemente alla volontà espressa dal legislatore nella LSerFi, per «assicurazioni sulla vita qualificate» sono intesi i prodotti assicurativi che hanno il carattere di investimento e sottostanno alle pertinenti prescrizioni in materia di protezione degli investitori. Viene così creato un contesto di condizioni paritetiche (level playing field) con i prodotti d’investimento contemplati nella LSerFi al di fuori del settore assicurativo, il che è anche in linea con gli standard diffusi a livello internazionale per l’integrità della piazza finanziaria.
Il criterio determinante per l’assoggettamento dei prodotti assicurativi alle presenti disposizioni cautelari è il rischio dell’investimento. Per ogni prodotto è possibile verificare se lo stipulante sopporta un rischio d’investimento. In caso affermativo, sono giustificati gli obblighi di informazione e la verifica dell’appropriatezza. Nel contempo, per il settore assicurativo è puntualizzato che i prodotti che hanno come unica componente una partecipazione alle eccedenze e un possibile carattere d’investimento non sono considerati assicurazioni sulla vita qualificate. Per questi prodotti si collocano in primo piano gli interessi garantiti, mentre l’eventuale integrazione della partecipazione alle eccedenze non costituisce la peculiarità del prodotto. È dunque giustificato che tali prodotti non siano inseriti nel campo d’applicazione dell’articolo 39a. L’impresa di assicurazione deve tuttavia comunicare chiaramente allo stipulante che la partecipazione alle eccedenze può essere nulla, in funzione del risultato d’esercizio dell’impresa di assicurazione.
Tra le assicurazioni sulla vita qualificate si annoverano anche le operazioni di capitalizzazione e le operazioni tontinarie. Nel caso delle operazioni di capitalizzazione, tra l’impresa di assicurazione e lo stipulante viene conclusa una convenzione contrattuale concernente l’assunzione di valori patrimoniali e la loro gestione secondo un procedimento matematico. Per l’impresa di assicurazione tale operazione è priva di rischio biometrico. Di norma, questi prodotti implicano un rischio d’investimento, pertanto è