Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
Cpv. 4
Anche nella versione riveduta, il Consiglio federale definisce i requisiti per l’assicurazione di responsabilità civile professionale e fissa l’ammontare minimo delle garanzie finanziarie. Può delegare alla FINMA il disciplinamento dei dettagli di natura tecnica.
Art. 42a Registro
La FINMA tiene ancora il registro degli intermediari assicurativi non vincolati direttamente assoggettati alla sua vigilanza. Contestualmente, con l’aggiunta al capoverso 1, viene precisato a titolo restrittivo che gli intermediari assicurativi vincolati non possono più iscriversi al registro, neppure su base volontaria. Tuttavia, la FINMA può integrare nel registro gli intermediari assicurativi non sottoposti all’obbligo di registrazione che forniscono la prova di voler avviare un’attività all’estero per la quale lo Stato interessato esige un’iscrizione nel registro in Svizzera (cpv. 4). Concretamente, si pensi agli intermediari assicurativi che esercitano o vogliono avviare un’attività nel Principato del Liechtenstein.
Il settore ha la facoltà di tenere un proprio registro di tutti gli intermediari assicurativi oppure di ampliare un registro già esistente (ad esempio Cicero). Al capoverso 3, la FINMA è quindi autorizzata a trasmettere a terzi le indicazioni contenute nel suo registro o a renderle accessibili con procedura di richiamo, in modo che sia possibile accedere ai dati contenuti nel registro della FINMA ad esempio mediante un’interfaccia.
Art. 43 Requisiti per gli intermediari assicurativi
Cpv. 1
Il contenuto dispositivo del nuovo articolo 43 è identico a quello dell’articolo 6 LSerFi. L’esigenza di disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie riguarda tutti gli intermediari assicurativi, vincolati e non vincolati. Per gli intermediari assicurativi non vincolati, inoltre, le capacità e conoscenze necessarie sono una delle condizioni per l’iscrizione a registro secondo gli articoli 42 e 42a. Dalla precisazione che tutti gli intermediari assicurativi devono disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie all’esercizio della loro attività si evince necessariamente che questi requisiti non possono essere meno severi rispetto a quelli attuali, così come definiti nell’OS.
Cpv. 2
Il Consiglio federale continua a definire i requisiti professionali, personali e organizzativi per tutti gli intermediari assicurativi. Lo faceva già nell’OS e se necessario adeguerà i diversi requisiti in modo appropriato e conforme al mutare delle esigenze. È comunque chiaro che i requisiti non possono meno severi rispetto a quelli attuali.
Art. 44 Condizioni per l’iscrizione a registro
Questo articolo viene abrogato. La disposizione è trasposta con un contenuto praticamente identico nell’articolo 42, che nella versione modificata disciplina l’obbligo e le condizioni di registrazione per gli intermediari assicurativi non vincolati.