Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

aumenterà le risorse di personale da assegnare alla sorveglianza dell’attività di intermediazione non vincolata per adempiere fattivamente alle aspettative riguardanti la sua attività nei confronti degli assoggettati alla vigilanza.

Gli altri intermediari assicurativi intrattengono un rapporto di fiducia palesato e riconoscibile con i loro datori di lavoro, che nella quasi totalità dei casi sono imprese di assicurazione. La FINMA può esercitare la sorveglianza su questi intermediari assicurativi vincolati indirettamente e in modo efficace tramite le imprese di assicurazione. A tal fine l’iscrizione al registro non è necessaria.

Cpv. 1

La disposizione riprende l’obbligo di iscrizione al registro della FINMA già sancito al vigente articolo 43 per gli intermediari assicurativi non vincolati. Parallelamente viene precisato che l’iscrizione al registro è indispensabile per esercitare l’attività in qualità di intermediari assicurativi non vincolati. La FINMA sarà così in grado di verificare l’adempimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività già prima che i diversi attori entrino sul mercato e, all’occorrenza, di reagire.

Cpv. 2

Qui sono formulati i requisiti dell’iscrizione al registro, con la precisazione che spetta agli intermediari assicurativi non vincolati provarne l’adempimento. Questo capoverso riprende il contenuto dispositivo del vigente articolo 44 (conoscenze professionali e assicurazione di responsabilità civile, lett. c e d), che viene dunque stralciato. In aggiunta, sono prescritte la buona reputazione e la garanzia dell’esecuzione degli obblighi derivanti dalla LSA (lett. b), in linea con lo standard corrente per l’abilitazione a esercitare l’attività sul mercato finanziario (cfr. in proposito, ad esempio, l’art. 11 LIsFi). In considerazione delle ingenti risorse necessarie per attuare l’estesa norma di garanzia dell’articolo 14 per le imprese di assicurazione, la garanzia per la sorveglianza degli intermediari è limitata a garantire «l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge».

La lettera a stabilisce quindi che gli intermediari assicurativi non vincolati devono avere la sede, il domicilio o una succursale in Svizzera. Ciò è ritenuto imprescindibile per una sorveglianza efficace da parte della FINMA, che ha così la possibilità di utilizzare e applicare i propri strumenti di vigilanza. Infine, viene richiesta la prova dell’affiliazione a un organo di mediazione, anch’esso inserito nella LSA modificata (lett. e).

Cpv. 3

In questo capoverso sono enunciati i motivi di esclusione per l’iscrizione a registro. Non è iscritto al registro chi è iscritto nel casellario giudiziale per avere contravvenuto intenzionalmente le disposizioni della LSA che prevedono sanzioni penali ai sensi del diritto in materia di sorveglianza oppure per avere commesso un reato contro il patrimonio punibile ai sensi del Codice penale (CP) (lett. a). Inoltre, nei confronti del richiedente non deve essere stato ordinato un divieto di esercizio dell’attività o della professione secondo la LFINMA.