Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

quale sono tuttavia pagati per la loro attività di intermediazione. Questa situazione crea un conflitto tra l’interesse degli assicurati a concludere un contratto ottimale e l’interesse dell’intermediario assicurativo non vincolato a ottenere un’indennità il più possibile elevata.

Con il nuovo articolo 45a viene precisato che gli intermediari assicurativi non vincolati devono esplicitamente informare gli stipulanti riguardo a tutte le indennità che ricevono da terzi (ad es. dalle imprese di assicurazione) in relazione alla fornitura dei servizi (cpv. 1).

Gli intermediari assicurativi non vincolati che, oltre all’indennità suesposta, ricevono un compenso in virtù del rapporto di mandato con l’assicurato, possono tenere le indennità ricevute da imprese di assicurazione o da altri terzi soltanto se (1) ne hanno previamente informato gli assicurati in modo esplicito e (2) gli assicurati rinunciano esplicitamente a farsi riversare l’indennità (cpv. 2 lett. a). La rinuncia tacita non è sufficiente. In assenza della rinuncia, l’indennità ricevuta deve essere integralmente riversata allo stipulante (cpv. 2 lett. b).

L’informazione è sufficiente se gli assicurati conoscono la natura e l’entità delle indennità prima della conclusione del contratto o prima della fornitura del servizio. Se l’importo non può essere determinato in anticipo, occorre fornire informazioni almeno sui parametri di calcolo e sui valori di massima. Non appena l’ammontare dell’indennità è definito e noto, in virtù del capoverso 1 gli assicurati devono essere immediatamente informati riguardo all’importo concreto. Anche in caso di un’eventuale rinuncia all’indennità, su loro richiesta gli assicurati devono essere informati riguardo all’indennità ricevuta (cpv. 3).

Al capoverso 4 è quindi definito che cosa è considerato indennità e precisato che tutte le prestazioni che gli intermediari assicurativi non vincolati ricevono da terzi (in particolare da imprese di assicurazione) in relazione alla fornitura di un servizio sono considerate indennità ai sensi della presente legge.

La norma sancita all’articolo 45a costituisce un obbligo di diritto pubblico (prudenziale) di informare e riversare l’indennità ricevuta da terzi. L’articolo 45a non è concepito come norma con doppia natura, pertanto non ha un effetto diretto sul rapporto di diritto privato. Segnatamente, la disposizione di cui all’articolo 45a non prevale sulle pretese derivanti dalle norme sul mandato. D’altro canto, il giudice civile può riferirsi agli obblighi prudenziali di informare per concretizzare il rapporto di diritto privato. In questa ottica tali obblighi hanno una ricaduta sul rapporto di diritto civile.

Art. 46 cpv. 1

L’aggiunta alla lettera b autorizza la FINMA a verificare sistematicamente se le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godono di una buona reputazione e garantiscono l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla LSA. L’inserimento del requisito della buona reputazione all’articolo 14 per le imprese di assicurazione e all’articolo 42 per gli intermediari assicurativi non vincolati amplia di conseguenza anche i compiti della FINMA. Questa aggiunta consente inoltre alla FINMA di controllare direttamente tutti gli intermediari assicurativi in merito al requisito della buona reputazione, rafforzando in ultima istanza la vigilanza sugli abusi. La lettera f del testo