Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Il pericolo d’insolvenza si evince dalla situazione patrimoniale; l’eccedenza di debiti e la scarsa liquidità sono quindi gli unici criteri determinanti. I concetti dell’insolvenza, dell’eccedenza di debiti e della scarsa liquidità si basano sui principi della LEF.

Diversamente da quanto disposto nella LEF, non è necessario attendere che si sia effettivamente verificata una situazione d’insolvenza dell’impresa di assicurazione. Piuttosto, è sufficiente l’esistenza di un timore fondato in tal senso (pericolo d’insolvenza). Ciò permette alla FINMA di adottare misure già in un momento antecedente. La formulazione riprende quella dell’attuale articolo 53 capoverso 1, che può quindi essere abrogato, nonché la norma corrispondente di cui all’articolo 25 capoverso 1 LBCR e lo standard internazionale in questo settore.

Nel valutare l’esistenza di un pericolo d’insolvenza non sono rilevanti le prescrizioni prudenziali in materia di capitale previste dalla LSA. Nello specifico, le misure di insolvenza non devono ricondursi agli esiti del test SST. L’attuale sistema delle soglie d’intervento del test SST si fonda sull’articolo 51 e rimane applicabile.

Cpv. 2

Il capoverso 2 precisa che i provvedimenti conservativi di cui all’articolo 51 possono essere ordinati non solo in una procedura a sé stante ma anche nel contesto di un risanamento o di un fallimento dell’assicurazione. L’avvio di una procedura di risanamento, in particolare, può rendere necessari altri provvedimenti conservativi.

Cpv. 3

Il contenuto di questo capoverso è stato ripreso senza sostanziali modifiche dall’articolo 53.

Con questa disposizione si esclude la moratoria nel diritto della società anonima, ovvero il differimento del fallimento e la relativa competenza del tribunale civile. Nel caso di applicazione dell’articolo 51a, la competenza esclusiva spetta alla FINMA. Il restante contenuto degli articoli 725 e seguenti CO rimane invariato.

Con il disciplinamento specifico del risanamento decade anche l’applicabilità delle disposizioni concernenti la procedura concordataria secondo la LEF.

Cpv. 4

Di regola, le misure coattive di autorità pubbliche producono effetti solo nell’ordinamento nazionale. L’applicabilità delle misure svizzere previste nel presente articolo a patrimoni esteri di un’impresa di assicurazione svizzera dipende dal dettato del diritto estero. È probabile che le misure non sarebbero eseguibili secondo il diritto statunitense. Diversamente, l’articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)18, vigente in tutti gli Stati membri dell’UE, consente di tenere conto delle norme di applicazione necessaria di Stati terzi (c.d. loi d’application immédiate). Una delle condizioni è però che la volontà internazionale di applicazione emerga chiaramente dalla la norma in questione. Il capoverso 4 esplicita pertanto che gli ordini della FINMA di cui al capoverso 1 possono riguardare tutti gli elementi patrimoniali

18 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6, rettificata dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87.