Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

tedesco viene modificata formalmente, adeguandola alla nuova terminologia della LSA.

Sezione 2 Provvedimenti conservativi, provvedimenti in caso di pericolo

d’insolvenza e liquidazione

Art. 51 Provvedimenti conservativi

Cpv. 1

Al fine di garantire un’applicazione inclusiva dei provvedimenti, nell’elenco dei soggetti giuridici che possono essere interessati da provvedimenti conservativi vengono incluse le società del gruppo e del conglomerato importanti. L’adeguamento riflette la prassi odierna e viene ancorato a livello normativo a titolo di precisazione.

Cpv. 2

La modifica alla lettera g si rende necessaria in seguito allo spostamento dell’articolo 42 concernente il registro all’articolo 42a.

Nella versione attuale, la lettera i condiziona la possibilità di disporre una moratoria o una proroga delle scadenze all’esistenza di un pericolo d’insolvenza. Il concetto di pericolo d’insolvenza viene ora definito nell’articolo 51a e costituisce segnatamente la base per l’avvio di una procedura di risanamento o per l’apertura di una procedura di fallimento dell’assicurazione. La possibilità di moratoria e proroga delle scadenze non dovrebbe essere condizionata all’esistenza di un pericolo d’insolvenza nel senso appena menzionato. Se gli interessi degli assicurati sono a rischio e questa misura appare utile e proporzionata, la FINMA dovrebbe poterla ordinare già in un momento antecedente. Tutto ciò premesso, occorre rimuovere il vincolo che circoscrive questa misura al pericolo d’insolvenza.

Cpv. 3

La normativa vigente riguardo alla pubblicazione di provvedimenti conservativi ai sensi di questo capoverso viene integrata nella misura in cui prevede ora la possibilità di rinunciare alla pubblicazione qualora ciò pregiudicasse lo scopo del provvedimento ordinato. Può infatti accadere che, anziché fornire sicurezza, la pubblicazione di un provvedimento provochi ulteriori incertezze nel mercato, destabilizzando di conseguenza l’impresa di assicurazione e rendendo in definitiva impossibile ordinare un provvedimento veramente efficace. In simili casi si può rinunciare alla pubblicazione in virtù di una ponderazione degli interessi. Questa integrazione sancisce espressamente una consuetudine già riconosciuta nella procedura di risanamento delle banche.

Art. 51a Provvedimenti in caso di pericolo d’insolvenza

Cpv. 1

L’articolo 51a definisce il pericolo d’insolvenza (eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità) ed enuncia le misure che possono essere ordinate dalla FINMA in presenza di tale pericolo.