Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Art. 45 Obbligo d’informare

Gli intermediari assicurativi devono fornire agli stipulanti indicazioni riguardanti sé stessi, la protezione dei dati e la possibilità di avviare una procedura di mediazione. Queste informazioni rivestono una particolare importanza nella fase preliminare alla conclusione del contratto. Devono essere formulate nel modo più semplice e comprensibile possibile e non dare adito a fraintendimenti o confusioni. Devono essere comprensibili da parte di un destinatario con conoscenze medie.

Cpv. 1

Conformemente alla normativa vigente (cfr. cpv. 1 lett. a), l’obbligo generale d’informare comprende le indicazioni su nome e indirizzo (lett. a) e sulla forma dell’intermediazione (vincolata o non vincolata). Se l’intermediazione è svolta su incarico di una o più imprese di assicurazione, l’obbligo d’informare include il loro nome e indirizzo. Dal punto di vista del contenuto, l’obbligo qui sancito corrisponde a quello di cui al capoverso 1 lettera c secondo la versione in vigore. Inoltre, gli intermediari assicurativi devono indicare agli stipulanti come possono informarsi in merito al livello della loro formazione e formazione continua secondo l’articolo 43 (lett. c). Così come disposto nel diritto vigente (lett. d), l’intermediario assicurativo deve inoltre designare una persona responsabile che risponda in caso di danni, segnatamente informazioni errate, errori e negligenze. A ciò si aggiunge, conformemente agli obblighi di informazione sanciti all’articolo 8 LSerFi per i fornitori di servizi finanziari, l’obbligo di informare gli stipulanti sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione (lett. f). Infine, rimane invariato l’obbligo di informare sul trattamento dei dati personali (lett. e).

Cpv. 2 e 3

I capoversi 2 e 3 concretizzano le disposizioni sinora disciplinate al capoverso 2 in merito alla fornitura delle informazioni di cui al capoverso 1. Non è più richiesto che le informazioni debbano essere fornite su un supporto durevole, anzi, possono essere trasmesse anche in versione elettronica, ma è ovvio che i destinatari devono avere la possibilità di memorizzarle nei loro sistemi in modo permanente. In analogia al disciplinamento vigente per le imprese di assicurazione all’articolo 3 capoverso 2 LCA, le informazioni devono essere trasmesse agli stipulanti in modo che questi possano venirne a conoscenza quando richiedono o accettano il contratto d’assicurazione (cpv. 3).

Art. 45a Pubblicazione delle indennità

Il sistema di rimunerazione oggi più diffuso tra gli intermediari assicurativi non vincolati si basa sulle commissioni. Per ogni contratto d’assicurazione concluso, gli intermediari ricevono dall’impresa di assicurazione una commissione (o provvigione), che è inclusa nel premio assicurativo (lordo). Pagando i premi all’impresa di assicurazione, gli stipulanti finanziano quindi indirettamente anche l’onorario degli intermediari assicurativi non vincolati.

Il sistema basato su commissioni genera un conflitto di interessi per gli intermediari assicurativi non vincolati. In base al rapporto di mandato con i loro clienti, sono tenuti a tutelare gli interessi degli assicurati nei confronti dell’impresa di assicurazione, dalla