Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
dell’impresa di assicurazione, inclusi tutti i suoi attivi e passivi che si trovano in Svizzera e all’estero. Questa pretesa extraterritoriale è in linea con il disciplinamento della legge sulle banche e della LEF.
Art. 51b Prevalenza degli accordi di compensazione, di valorizzazione
e di trasferimento
Questa norma corrisponde all’analoga disposizione del diritto bancario (art. 27 LBCR), adeguata con la LInFi. Come nella LBCR occorre infatti che anche la LSA preveda un corrispondente elenco delle eccezioni.
Sezione 2a Risanamento
La LSA attualmente in vigore disciplina in modo esaustivo solo la procedura di fallimento. Sebbene la legge stessa presupponga il risanamento (cfr. art. 53 cpv. 1), allo stato attuale manca un disciplinamento della procedura di risanamento per imprese di assicurazione. Con la nuova sezione 2a si intende colmare questa lacuna normativa e disciplinare esplicitamente attraverso la legge anche la procedura di risanamento. Le nuove disposizioni concernenti la procedura di risanamento riprendono le corrispondenti disposizioni della LBCR, tenendo tuttavia conto delle peculiarità delle imprese di assicurazione.
Il concetto di impresa di assicurazione secondo questa sezione contempla sia le imprese di assicurazione svizzere di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sia le imprese di assicurazione con sede all’estero che esercitano la loro attività assicurativa in Svizzera o a partire dalla Svizzera (art. 2 cpv. 1 lett. b).
Art. 52a Procedura
Cpv. 1
Questa disposizione si conforma all’articolo 28 LBCR. Come nella legge sulle banche, l’avvio di una procedura di risanamento secondo la LSA presuppone un pericolo d’insolvenza (cfr. art. 51a cpv. 1 lett. b). La FINMA può avviare una procedura di risanamento in presenza di buone prospettive non solo di risanare l’(intera) impresa di assicurazione ma anche di continuare semplicemente a offrire singoli servizi assicurativi (ad es. mantenimento di portafogli, dell’amministrazione dei portafogli o del servizio sinistri). La continuazione di queste parti può anche, in seguito a trasferimento, avvenire presso un’altra impresa di assicurazione mentre le rimanenti parti della società vengono liquidate nel quadro di un fallimento. L’obiettivo primario del risanamento non è salvare l’impresa di assicurazione esistente bensì garantire agli assicurati la migliore protezione possibile.
Cpv. 2 e 4
Potrebbe eventualmente rendersi necessaria l’emanazione di ulteriori disposizioni speciali per l’esecuzione della procedura di risanamento. In questo caso, la FINMA può emanare le decisioni di carattere speciale necessarie per il singolo caso ma anche disciplinare i dettagli della procedura in termini generali e astratti sotto forma di un’or-