Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

dinanza. In tal caso si tratterà segnatamente di disposizioni di natura formale e procedurale. La FINMA si è avvalsa di questa competenza sia per il caso di fallimento, con l’ordinanza FINMA del 17 ottobre 201219 sul fallimento delle assicurazioni (OFA– FINMA), sia per l’insolvenza delle banche, con l’ordinanza FINMA del 30 agosto 201220 sull’insolvenza bancaria (OIB–FINMA).

Cpv. 3

Il presente capoverso autorizza la FINMA a nominare un incaricato del risanamento. Così facendo, la FINMA delega contestualmente anche la responsabilità dell’elaborazione e dell’attuazione di un piano di risanamento. Non è tuttavia obbligatoriamente necessario nominare un incaricato del risanamento, che può anche essere nominato nell’ambito dell’omologazione con il solo compito di attuare il piano di risanamento già esistente. In molti casi, i punti essenziali del risanamento sono infatti già noti al momento dell’avvio della procedura di risanamento, e devono anche esserlo per una comunicazione credibile. In tali casi può essere superfluo nominare un incaricato che si occupi dell’elaborazione del piano.

Art. 52b Piano di risanamento

Cpv. 1

L’obiettivo del risanamento è allontanare il pericolo d’insolvenza. L’impresa di assicurazione deve essere messa nelle condizioni di poter eliminare il pericolo d’insolvenza al di fuori di una procedura di fallimento dell’assicurazione. Lo strumento strategico fondamentale a questo scopo è il piano di risanamento. Il capoverso 1 sancisce il principio secondo il quale il piano di risanamento deve indicare come eliminare il pericolo d’insolvenza e quali provvedimenti adottare a tale scopo. Il punto focale del piano di risanamento è la strategia finalizzata a risolvere i problemi finanziari dell’impresa di assicurazione. Tuttavia, nel piano devono essere dettagliate, oltre alle misure finanziarie, ad esempio anche le misure organizzative (conseguenze a livello di organico, adeguamenti nell’organizzazione e gestione dell’impresa).

Il risanamento consterà di misure diverse a seconda del caso specifico. Queste vengono elencate a titolo esemplificativo in questo capoverso e successivamente approfondite negli articoli 52c–52e. Le misure possono quindi consistere in un’assunzione integrale o parziale dell’impresa di assicurazione o del suo portafoglio da parte di un altro assicuratore (assuntore) o di una società subentrante. Sono altresì possibili una riorganizzazione dell’attività, con la chiusura di determinati rami di attività, l’alienazione di una parte degli attivi, una ricapitalizzazione dell’impresa (eventualmente anche da parte di terzi interessati), un’iniezione di capitale da parte degli azionisti o un aumento di capitale.

Nei confronti dei creditori e degli assicurati, la misura finanziaria privilegiata è la classica riduzione dei crediti. Se i contratti d’assicurazione vengono mantenuti, è possibile valutare una riduzione della loro durata (intervenendo sulla copertura assicurativa non utilizzata in modo che, a titolo di contributo al risanamento, risulti una durata del contratto più breve a parità di premio) in alternativa alla riduzione dell’importo

19 RS 961.015.2

20 RS 952.05