Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

del credito. La modalità della riduzione è rimessa alla discrezione dell’incaricato del risanamento. Chiaramente, l’entità della riduzione deve essere uguale per tutti i creditori aventi pari diritti, a prescindere dal fatto che il credito venga ridotto tramite riduzione della durata del contratto o tramite riduzione del suo importo. Come strumento di risanamento alternativo alla riduzione dei crediti è altresì ipotizzabile la conversione dei crediti in capitale proprio tramite liberazione per compensazione (debt equity swap), tenendo però presente che gli assicurati non hanno effettuato investimenti finanziari e solitamente sono interessati a mantenere la loro posizione di assicurato e non desiderano diventare azionisti. In questo senso, qualora adottato, questo strumento si rivolgerà piuttosto ad altri tipi di creditori.

Da ultimo, anche un adeguamento dei contratti d’assicurazione appare una misura praticabile nei confronti degli assicurati.

Cpv. 2

Se il piano di risanamento mira quindi alla continuazione dell’impresa di assicurazione, occorre necessariamente garantire che, eseguito il risanamento, tale impresa soddisfi integralmente le condizioni di autorizzazione in modo sostenibile.

Cpv. 3

Non è affatto escluso tuttavia che un risanamento dell’impresa di assicurazione si limiti alla liquidazione ordinata del portafoglio esistente, senza che vengano stipulati nuovi contratti d’assicurazione. Questo dovrebbe essere il caso normale rispetto a quello del mantenimento dell’impresa di assicurazione. Nel caso di una liquidazione di questo genere, che nel settore assicurativo può richiedere molto tempo, il capoverso 3 prevede che la FINMA possa allentare le condizioni di autorizzazione dettate dal diritto in materia di vigilanza (ad es. riguardo al capitale minimo o al test SST). Devono inoltre potere essere allentati i requisiti prudenziali. Ciò può, nell’interesse degli assicurati, agevolare una liquidazione ordinata del portafoglio esistente, in quanto consente di derogare a requisiti non indispensabili e di contenere così i costi della liquidazione. Le agevolazioni possono essere accordate sia in caso di liquidazione all’interno dell’impresa di assicurazione insolvente sia in caso di trasferimento a una società terza, ad esempio a una società subentrante. A questo riguardo, la FINMA deve valutare discrezionalmente nel singolo caso se eventuali agevolazioni permettono di garantire adeguatamente la protezione degli assicurati.

Art. 52c Trasferimento del portafoglio o di altre parti dell’impresa di

assicurazione

Cpv. 1

Il piano di risanamento può prevedere il trasferimento del portafoglio o di parti dello stesso a un altro soggetto giuridico. Possono configurarsi come altri soggetti giuridici sia altre imprese di assicurazione sia una società subentrante. Quest’ultima potrebbe, ad esempio, rivestire la forma di società cooperativa (con gli stipulanti in veste di soci) specificamente allo scopo di liquidare il portafoglio e di garantire così una liquidazione (run-off) ordinata. Eventuali utili di liquidazione confluirebbero ai soci e resterebbero quindi riservati agli assicurati. A questo specifico riguardo occorre rifarsi all’articolo 52f concernente eventuali ingerenze nei diritti degli assicurati.