Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
Cpv. 2
Con la deroga prevista al capoverso 2, la FINMA ottiene la facoltà di allentare, in casi fondati, i requisiti prudenziali nei confronti dell’assuntore di un portafoglio. Può ad esempio approvare il trasferimento di un portafoglio anche se, proprio in seguito al trasferimento, la società assuntrice non fosse più in grado (per un certo periodo transitorio) di soddisfare il quoziente del 100 per cento previsto dal test SST. La FINMA deve accordare le agevolazioni in modo molto restrittivo, stando attenta a non provocare un moral hazard. Nello specifico, eventuali agevolazioni devono essere circoscritte all’attività assunta, cercando il più possibile di evitare che producano effetti anche sull’attività esistente dell’assuntore. I requisiti prudenziali dovrebbero inoltre essere allentati solo per un periodo limitato; in ogni caso devono rimanere tutelati gli interessi degli assicurati.
Cpv. 3
Il capoverso 3 riprende la normativa di cui all’articolo 31b LBCR. Ai sensi dell’articolo 52b capoverso 1 lettera a, ai fini del risanamento di un’impresa di assicurazione, il patrimonio di questa impresa può essere trasferito a un altro soggetto giuridico o a una società subentrante. Se ogni volta si esigesse una valutazione indipendente prima del trasferimento, ciò potrebbe ostacolare un risanamento tempestivo ed efficace in determinate situazioni, segnatamente in situazioni in cui il patrimonio deve essere venduto rapidamente a un soggetto giuridico assuntore. Per questa ragione, alla FINMA deve essere conferita la competenza di disciplinare a propria discrezione la compensazione tra i soggetti giuridici interessati. La possibilità di ordinare una valutazione indipendente deve però essere mantenuta. Sarebbero ipotizzabili anche possibilità in cui la FINMA, contemporaneamente alla disposizione di una valutazione indipendente, stabilisce una compensazione massima per consentire una vendita. La compensazione deve avvenire solo tra i soggetti giuridici interessati e non tra proprietari o creditori e sarà integrata in un’appendice al piano di risanamento.
Art. 52d Costituzione di nuovo capitale proprio nonché conversione di
capitale di terzi in capitale proprio e riduzione dei crediti
Cpv. 1
In caso di costituzione di nuovo capitale proprio, di regola i proprietari esistenti beneficiano di un diritto di opzione (cfr. art. 652b CO). In determinate situazioni, ad esempio quando un acquirente desidera acquisire l’intero capitale azionario, il diritto di opzione può pregiudicare il buon esito del risanamento. Per questo motivo, il capoverso 1 sancisce (in conformità con le corrispondenti disposizioni sul risanamento bancario previste all’art. 47 OIB-FINMA) che nella costituzione di nuovo capitale proprio il diritto di opzione dei proprietari esistenti può essere revocato (per nuove azioni) se la sua concessione dovesse mettere a rischio il risanamento.
Cpv. 2
Il capoverso 2 lettera a esclude dalla conversione e dalla riduzione dei crediti i crediti compensabili e quelli garantiti. Non sono esclusi i crediti privilegiati ai sensi della LSA (contratti d’assicurazione) e dell’articolo 219 capoverso 4 LEF. La ragione sta nel fatto che i crediti derivanti da contratti d’assicurazione garantiti da un patrimonio