Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

vincolato godono sì del massimo grado di privilegio, tuttavia, in ragione del loro volume (crediti di questo genere possono rappresentare oltre il 90 % di tutti i crediti di un’impresa di assicurazione), essi devono essere interessati anche da misure previste, se si vuole ottenere un risanamento efficace.

Sono esclusi dalla conversione o dalla riduzione dei crediti anche i crediti derivanti da impegni che l’impresa di assicurazione ha legittimamente assunto per la durata dei provvedimenti conservativi. Si intende così tutelare in particolare i crediti vantati da fornitori di servizi e altri creditori che continuano a fornire le loro prestazioni anche durante la procedura di risanamento. Si intende evitare che, al profilarsi di una crisi, questi creditori, per timore di possibili misure di risanamento, risolvano la loro relazione contrattuale con l’impresa di assicurazione a rischio o condizionino l’offerta dei loro servizi alla concessione di garanzie o a pagamenti anticipati.

Cpv. 3

Rispetto ai proprietari o agli azionisti, sui quali grava il rischio imprenditoriale, gli assicurati e gli altri creditori dell’impresa di assicurazione devono beneficiare di un trattamento privilegiato. Per questo motivo, il capoverso 3 lettera a dispone che prima di eseguire una conversione o una riduzione dei crediti – che rappresenterebbe quindi un’importante ingerenza nei diritti finanziari dell’impresa – bisogna ridurre integralmente il capitale azionario esistente. In questo modo decadono tutti i diritti degli azionisti – in particolare anche i diritti di partecipazione. È fatta eccezione unicamente per il diritto di opzione su nuove azioni. Il diritto di opzione decade intrinsecamente in caso di conversione mentre in caso di costituzione di nuovo capitale azionario può essere revocato unicamente in conformità con le condizioni poste al capoverso 1.

Oltre alla riduzione del capitale azionario devono altresì essere convertiti o integralmente ridotti i cosiddetti strumenti di capitale assorbenti il rischio. Sono considerati strumenti di capitale assorbenti il rischio di cui alla lettera b del presente capoverso quelli indicati all’articolo 22a OS. Il ventaglio di questi strumenti va dal capitale ibrido non convertibile alle obbligazioni convertibili.

Cpv. 4

In questo capoverso si definisce l’ordine da seguire in caso di conversione di capitale di terzi in capitale proprio e di riduzione dei crediti. L’ordine coincide con quello applicabile in caso di fallimento dell’assicurazione (cfr. art. 54a e 54abis). Solo in ultima istanza si deve attentare ai diritti degli stipulanti le cui pretese sono garantite da un patrimonio vincolato (cfr. il successivo cpv. 5).

In conformità con l’OIB-FINMA (art. 48 cpv. 1 lett. d OIB-FINMA), il capoverso 4 stabilisce l’ordine in base al quale i crediti devono essere convertiti o ridotti. I crediti del rango successivo possono essere inclusi solo se la conversione o la riduzione dei crediti di rango precedente non è sufficiente per soddisfare con certezza i requisiti in materia di fondi propri (principio dell’esaurimento). Inoltre, all’interno della medesima categoria di creditori la riduzione dei crediti deve avvenire in maniera equa.

Ai sensi della lettera a vengono prima convertiti o ridotti tutti i crediti postergati.

La lettera b indica in seconda battuta i crediti emessi appositamente per coprire le perdite in caso di misure di insolvenza ordinate da autorità (cosiddetti bail-in bond).