Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Si tratta di crediti per i quali i creditori hanno già contrattualmente pattuito a priori una conversione. La costituzione di un rango specifico per questi crediti, che si colloca tra i crediti postergati e gli altri crediti, è indispensabile per il rispetto della graduazione dei creditori. Non sarebbe infatti corretto convertire questi bond in concorrenza con gli altri crediti (di terza classe) – di cui fanno parte anche i senior bond – per i quali i creditori non hanno contrattualmente pattuito a priori alcuna conversione.

Solo in terza posizione possono essere ridotti gli altri crediti secondo l’ordine di privilegio della LEF, fatto salvo il disciplinamento speciale per i crediti derivanti da contratti d’assicurazione di cui al capoverso 5.

Cpv. 5

La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione sono disciplinate separatamente nel capoverso 5. Si distingue tra i crediti derivanti da contratti d’assicurazione garantiti da un patrimonio vincolato ai sensi dell’articolo 17 (lett. b) e quelli che non richiedono un patrimonio vincolato (lett. a).

I crediti degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione che non sono garantiti da un patrimonio vincolato sono assegnati alla seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF per effetto del rinvio all’articolo 54a capoverso 2. Essi vengono tuttavia soddisfatti dalla massa fallimentare solo dopo tutti gli altri crediti della seconda classe. La lettera a prevede pertanto che a questi crediti si applichi la disposizione del capoverso 4 lettera c e che essi debbano quindi essere ridotti comunque prima dei crediti della seconda e della prima classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF. Non è previsto alcun patrimonio vincolato per i contratti di riassicurazione e i contratti d’assicurazione stipulati con controparti professionali né per i portafogli di succursali estere di imprese di assicurazione con sede in Svizzera.

Secondo la lettera b, in ultima posizione e quindi dopo la riduzione di tutti gli altri crediti segue la conversione e la riduzione dei crediti degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione per i quali è richiesto un patrimonio vincolato ai sensi dell’articolo 17. Ciò è dovuto alla posizione privilegiata del patrimonio vincolato a garanzia delle pretese degli assicurati che, conformemente allo scopo della LSA, beneficiano di un particolare privilegio in caso di insolvenza. Un’ingerenza nei diritti degli assicurati è quindi altresì ammessa solo se il patrimonio vincolato richiesto non è sufficiente a garantire i loro crediti. Il diritto di ingerenza è quindi limitato alla parte non coperta.

Il diritto alla riduzione delle pretese degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione sulla vita era già previsto dalla legge federale del 25 giugno 1930 sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazione sulla vita (cfr. art. 29 della citata legge, abrogata dalla nuova LSA).

In caso di ingerenze nei diritti derivanti da contratti d’assicurazione occorre sempre rifarsi all’articolo 52f.

Cpv. 6

La FINMA può proibire o subordinare a condizioni la partecipazione qualificata (almeno il 10 % dei diritti di voto o del capitale o altro potere di influenza determinante)