Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
a un’impresa di assicurazione se tale partecipazione è suscettibile di pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, l’impresa di assicurazione o gli interessi degli assicurati (art. 21 cpv. 4). Se il piano di risanamento prevede la conversione di capitale di terzi in capitale proprio, con l’omologazione del piano di risanamento i creditori dell’impresa di assicurazione diventano per effetto di legge proprietari, ovvero azionisti. Di regola, anche in questo caso i nuovi azionisti possono esercitare i propri diritti di voto solo dopo essere stati iscritti nel libro delle azioni della rispettiva impresa di assicurazione. Questo permette all’impresa di assicurazione di fare un inventario del suo nuovo azionariato. Esiste tuttavia il rischio che nuovi azionisti con una partecipazione qualificata sfruttino la loro posizione a scapito dell’impresa di assicurazione o degli interessi degli assicurati. Per questa ragione è generalmente prevista una sospensione di tutti i diritti di voto che superano la soglia del 10 per cento. Questi diritti possono essere esercitati solo dopo che la FINMA ha accertato l’irreprensibilità degli azionisti interessati.
Art. 52e Adeguamento dei contratti d’assicurazione
A seconda del tipo di contratto d’assicurazione, in alternativa a una riduzione dei crediti o a una conversione, può essere opportuno intervenire a livello degli assicurati direttamente nei contratti d’assicurazione, adeguandoli. Il diritto della FINMA di intervenire nel rapporto di diritto privato tra imprese di assicurazione e assicurati necessita nel caso di specie di un’esplicita base legale. Ai sensi di questa norma, il piano di risanamento può prevedere l’ingerenza diretta nei diritti degli assicurati attraverso l’adeguamento del contenuto (quindi materiale) dei contratti d’assicurazione. L’adeguamento può riguardare, ad esempio, le condizioni del contratto, i premi (se non vincolati a una clausola di adeguamento dei premi), le partecipazioni alle eccedenze, i bonus o gli sconti concessi per assenza di sinistri, i diritti di scelta o le garanzie derivanti dall’assicurazione sulla vita. Il contratto può essere adeguato prima di un eventuale evento assicurato o anche dopo il verificarsi dello stesso, a condizione che non sia stato ancora liquidato. Un’ingerenza nei contratti d’assicurazione può avere conseguenze sia a livello di bilancio sia di altro genere: se ad esempio l’impresa di assicurazione assuntrice intende acquisire un portafoglio solo a condizione che vengano stralciate determinate prestazioni assegnate (ad es. eliminazione dei contributi ai costi di abbonamenti in palestra) ciò influisce sul bilancio; diversamente, in caso di stralcio di un diritto costitutivo (ad es. diritto di disdetta) derivante dal contratto d’assicurazione si ha, di regola, preminentemente un effetto su componenti diverse da quelle di bilancio.
Dalla prospettiva dell’assicurato, gli adeguamenti del contratto previsti nel presente articolo si collocano sostanzialmente al medesimo livello della riduzione dei crediti o della conversione e possono quindi essere eseguiti come alternativa. In tal caso, il piano di risanamento deve stabilire lo strumento più idoneo alla protezione degli assicurati. A causa della complessità legata a un adeguamento del contratto, bisognerebbe tuttavia ricorrere a questo strumento in maniera piuttosto prudente. Nei casi in cui una riduzione dei crediti realizza la medesima finalità o utilità, sarà questo lo strumento da preferire. È ipotizzabile ricorrere ad adeguamenti dei contratti in particolare quando si tratta di intervenire su elementi non conformi alla prassi consuetudinaria di