Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

mercato. Un adeguamento di contratti d’assicurazione può risultare tra l’altro opportuno quando permette di trasferire un portafoglio a un’altra impresa di assicurazione.

Cpv. 1

In caso di ingerenza nei diritti degli assicurati devono essere osservate le condizioni e l’ordine indicati all’articolo 52d. Si chiarisce così che lo strumento dell’adeguamento dei contratti concorre sostanzialmente con quelli della riduzione dei crediti e della conversione, precisando altresì che anche in questo caso si tiene conto del privilegio attribuito alle pretese derivanti da contratti d’assicurazione. Una simile disposizione concernente l’adeguamento dei contratti d’assicurazione sulla vita era già sancita nella precedente legge sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita (art. 29).

Il campo di applicazione di questo articolo si estende sia al risanamento all’interno di un’impresa di assicurazione sia, in caso di trasferimento del portafoglio, a un’altra impresa di assicurazione o a una società subentrante.

La competenza della FINMA ai sensi di questo capoverso deve includere anche la facoltà di intervenire nei contratti qualora il risanamento fosse riconducibile a eventi bellici o atti terroristici. Viene così sostituita la cosiddetta «clausola di guerra» che accordava all’allora Ufficio federale delle assicurazioni private la competenza di adeguare contratti. Il diritto attualmente in vigore non prevede per il momento una norma simile.

Cpv. 2

In caso di ingerenza nei diritti degli assicurati vige di norma il principio di parità di trattamento dei creditori. In virtù di tale principio, un’ingerenza nei diritti degli assicurati, che include anche un adeguamento dei contratti, deve essere sostanzialmente identica per tutti gli assicurati che condividono il medesimo privilegio nell’ordine previsto all’articolo 52d.

Il capoverso 2 ammette una deroga a questo principio di parità di trattamento. Con la presente disposizione si tiene conto della prevalenza dell’interesse collettivo (interesse generale degli assicurati). In ossequio a questo principio è ammessa una certa disparità di trattamento degli assicurati nel risanamento. Talvolta è infatti possibile ottenere un effetto di risanamento maggiore attraverso un adeguamento proporzionalmente esiguo di una determinata categoria di contratti che non attraverso un adeguamento generalizzato e uniforme di tutte le categorie di contratto. Segnatamente, i diritti di scelta o le garanzie derivanti da un’assicurazione sulla vita possono ad esempio essere relativamente trascurabili per il singolo assicurato ma lo stralcio di tali diritti potrebbe sortire un importante effetto di risanamento. Anche un adeguamento dei contratti all’interno di un effettivo di assicurati potrebbe in talune circostanze non coinvolgere tutti gli assicurati, in quanto non tutti potrebbero avere nel loro contratto il passaggio interessato dalla modifica. In questo caso può essere opportuno stralciare il passaggio per tutti gli interessati senza alcuna ingerenza nei contratti degli altri assicurati. Il limite è dettato dal principio della parità di trattamento dei creditori. Gli assicurati che si trovano nella medesima situazione devono ricevere lo stesso trattamento in virtù della loro uguaglianza (ad es. assicurati con contratti identici). Nonostante la prevalenza dell’interesse collettivo, bisogna sempre considerare i diritti dei