Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
singoli. Quindi anche in caso di disparità di trattamento nessun assicurato deve risultare oggettivamente più penalizzato dalle misure di risanamento che dal fallimento dell’assicurazione (cfr. anche art. 52j cpv. 1 lett. c). Ciò significa che anche in caso di disparità di trattamento, il soggetto più penalizzato dal risanamento deve comunque trovarsi in una condizione migliore di quella che avrebbe subito in caso di fallimento dell’assicurazione. Allo stesso modo, per effetto del principio di proporzionalità, un’ingerenza nei contratti deve limitarsi al risanamento dei portafogli interessati e quindi al ripristino dell’equilibrio finanziario.
Va osservato che questo capoverso e quindi la possibilità di disparità di trattamento vale solo per contratti d’assicurazione per i quali è richiesto un patrimonio vincolato ai sensi dell’articolo 17. Ciò significa che non si applica alle riassicurazioni (cfr. art. 35), ai contratti con controparti professionali (cfr. art. 30a) e all’assicurazione all’interno del gruppo (cfr. art. 30d). È fatto salvo un adeguamento dei contratti senza disparità di trattamento, che è possibile nei confronti di tutti gli assicurati.
Cpv. 3
Una disparità di trattamento degli assicurati all’interno della stessa posizione di privilegio è giustificata solo in circostanze particolari. Nello specifico, l’interesse generale degli assicurati secondo il capoverso 2 (cfr. sopra) è dato solo quando l’adeguamento differenziato dei contratti d’assicurazione fornisce un contributo al risanamento proporzionalmente maggiore della parità di trattamento di tutti gli assicurati o quando consente solo in questo modo il risanamento dell’impresa di assicurazione.
Art. 52f Diritti degli assicurati in caso di conversione di capitale di
terzi in capitale proprio, di riduzione dei crediti e di
adeguamento dei contratti d’assicurazione
Cpv. 1
Le misure previste nei confronti degli assicurati nel quadro degli articoli 52d e 52e costituiscono una notevole ingerenza nei loro diritti. L’articolo 52f intende normare queste ingerenze attraverso diritti supplementari degli assicurati. Il capoverso 1 statuisce un diritto di disdetta straordinario a favore degli assicurati, che riprende quello sancito all’articolo 62 capoverso 3.
Tuttavia, è possibile che il diritto di disdetta venga esercitato da un numero così significativo di assicurati, tale da mettere l’impresa di assicurazione in difficoltà finanziarie (ad es. per il profilarsi di un rischio di scarsa liquidità). In una siffatta situazione di eccezionalità, la FINMA potrebbe ordinare provvedimenti conservativi di accompagnamento, come ad esempio una moratoria o la proroga dei pagamenti, al fine di stabilizzare la situazione.
Cpv. 2
Se nel quadro del risanamento il portafoglio o parti di esso viene trasferito o vengono trasferite a un altro soggetto giuridico, con contestuale ingerenza nei diritti degli assicurati, questi ultimi possono avanzare nei confronti dell’impresa di assicurazione da risanare un risarcimento di pari grado equivalente alla perdita finanziaria subita. Questa disposizione permette di evitare che gli assicurati interessati da un trasferimento