Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

del portafoglio con conseguenti perdite finanziarie risultino penalizzati rispetto agli altri creditori.

Art. 52g Differimento della disdetta di contratti

Questa disposizione è conforme all’articolo 30a LBCR. Il suo scopo è accordare alla FINMA la possibilità di adottare provvedimenti ai sensi degli articoli 51–52 senza che questi provvedimenti possano far insorgere diritti contrattuali di disdetta o diritti di cui all’articolo 52f. In questo modo si assicura la continuità ininterrotta delle relazioni contrattuali anche in una situazione di stress. L’articolo 52h disciplina il caso speciale concernente il differimento della disdetta di contratti di riassicurazione.

Cpv. 1

Un differimento della disdetta di contratti è di regola sempre consentito quando la FINMA ordina o approva uno o più provvedimenti conformemente agli articoli 51–

52. Si garantisce così che la disposizione includa segnatamente i casi in cui viene ordinata una conversione di capitale di terzi in capitale proprio o una riduzione dei crediti. Come nel diritto bancario è altresì previsto che il differimento possa riguardare non solo contratti finanziari bensì contratti di ogni tipo. Pertanto, oltre ai contratti d’assicurazione, la possibilità di differimento potrà interessare in particolare anche le relazioni contrattuali che regolamentano la fornitura di servizi (ad. es. relativamente all’infrastruttura informatica dell’impresa di assicurazione) e che sono indispensabili per il suo esercizio operativo, oppure le relazioni contrattuali aventi ad oggetto un rapporto di locazione o di leasing. Infine, un differimento riguarda non solo i diritti di disdetta bensì, come previsto alla lettera b, anche i diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l’articolo 51b. Lo stesso vale per una disdetta automatica dei contratti. Ciò è precisato dalla formulazione alla lettera a.

Cpv. 2

Il capoverso 2 precisa che il differimento può essere disposto per tutti i contratti che vincolano la disdetta o l’esercizio di un diritto secondo il capoverso 1 alla disposizione o all’approvazione di provvedimenti di cui agli articoli 51–52. Si intendono quindi, in primo luogo, contratti che prevedono quale motivo di disdetta un provvedimento di un’autorità. A questi si aggiungono i contratti per i quali una disdetta o il diritto di disdetta sono legati al provvedimento stesso. In questo modo dovrebbero essere rilevati anche i casi in cui il provvedimento adottato fa sorgere in capo a un’impresa di assicurazione obblighi contrattuali particolari (ad. es. fornire garanzie più elevate).

La possibilità di differimento è prevista anche per contratti la cui disdetta non è direttamente vincolata a un provvedimento disposto dalla FINMA ma ne deriva indirettamente. Possono inoltre essere interessati da un differimento i contratti nei quali l’impresa di assicurazione non figura come parte contraente bensì, ad esempio, come garante o specified entity designata nel contratto. Infatti, il differimento è possibile già se il contratto vincola la disdetta alla misura ordinata dalla FINMA. Il differimento può quindi interessare anche contratti tra terzi che hanno una relazione con l’impresa di assicurazione nei confronti della quale sono state ordinate misure. Si neutralizza così in particolare la problematica delle cosiddette clausole di cross default che, tra le