Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

altre cose, possono prevedere la possibilità di disdire un contratto con una filiale qualora venissero ordinate misure di insolvenza nei confronti della socità madre. Pertanto, un differimento può essere disposto a prescindere dal fatto che l’impresa di assicurazione interessata dalle misure sia parte contraente, garante o un soggetto rilevante per il motivo di disdetta.

Cpv. 3

La durata del differimento non può essere superiore a due giorni lavorativi. Per il calcolo di questo termine non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi dalla sede dell’impresa di assicurazione. Se, ad esempio, l’inizio del differimento fosse fissato di giovedì alle ore 12.00, la fine del differimento può essere fissata al lunedì successivo alle ore 12.00. Il differimento può essere avviato anche di sabato, domenica e nei giorni festivi.

Cpv. 4

Il capoverso 4 descrive le situazioni in cui il differimento è escluso ed eventualmente decade. Ciò accade segnatamente quando il motivo che porta alla disdetta o all’esercizio del diritto secondo il capoverso 1 non è correlato ai provvedimenti di cui agli articoli 51–52. A questo proposito è possibile rinviare alle spiegazioni concernenti il capoverso 2, specificando che eventuali esigenze dell’impresa di assicurazione interessata sorte in seguito all’adozione di provvedimenti sono da considerarsi come esigenze correlate a tali provvedimenti.

Cpv. 5

Se, alla fine del differimento, l’impresa di assicurazione rispetta le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali, il capoverso 5 precisa che i diritti differiti non possono più essere esercitati e il contratto rimane in vigore. Per accertare se questa condizione è rispettata o non, la FINMA dispone, come nel diritto bancario, di un margine di valutazione. Non si tiene conto di eventuali prescrizioni estere. Le condizioni dovrebbero essere sodisfatte in particolare se viene meno il motivo dal quale sono scaturiti i provvedimenti. Qualora, dopo la fine del differimento, le condizioni definite nel capoverso 5 non fossero soddisfatte, nel caso dei diritti di disdetta i contratti possono essere disdetti tenendo conto dei diritti contrattuali. Occorre osservare che, in questo caso, il differimento duraturo si riferisce unicamente a quei diritti di disdetta che non è stato possibile esercitare a causa del differimento. Eventuali nuovi diritti di disdetta sorti in un secondo tempo ed esclusi dal differimento possono essere esercitati in qualsiasi momento.

Art. 52h Differimento della disdetta di contratti di riassicurazione

I contratti di riassicurazione rappresentano una possibilità di copertura cruciale per un assicuratore diretto. Proprio in caso di risanamento, infatti, è di sostanziale importanza la continuazione della riassicurazione. La perdita della riassicurazione può pregiudicare il buon esito del risanamento dell’assicuratore diretto, segnatamente perché l’impresa di assicurazione diretta che versa in condizioni finanziarie critiche incontrerebbe molte difficoltà nel reperire una nuova copertura riassicurativa. Pertanto, l’articolo 52h prevede che la FINMA possa disporre un differimento per la disdetta dei contratti di riassicurazione o per l’esercizio dei diritti di disdetta degli stessi. Ciò vale