Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

anche in caso di trasferimento del portafoglio. Il differimento per i contratti di riassicurazione necessita di uno disciplinamento separato rispetto a quello dell’articolo 52g soprattutto per dare all’impresa di assicurazione da risanare la possibilità, e quindi la certezza giuridica, di sostituire o mantenere la copertura riassicurativa del proprio portafoglio sul mercato.

In questo senso, la FINMA deve anche avere la facoltà di disporre il differimento della disdetta dei contratti di riassicurazione per un massimo di quattro mesi (a differenza dei due giorni secondo l’art. 52g). In questo arco di tempo, l’impresa di assicurazione può cercare una nuova copertura riassicurativa per il portafoglio interessato.

L’ingerenza va a scapito dell’impresa di riassicurazione interessata, che per un periodo massimo di 4 mesi non può recedere dal contratto. Per tutelare gli interessi dell’impresa di riassicurazione, durante il differimento la FINMA può accordare alla stessa diritti di consultazione supplementari in relazione all’impresa di assicurazione diretta.

Art. 52i Effetto del risanamento di un’impresa di assicurazione diretta

sul contratto di riassicurazione

L’articolo 52i decreta che, in caso di risanamento, i crediti derivanti dal contratto di riassicurazione che l’assicuratore diretto fa valere nei confronti del riassicuratore restano inviolati. L’impresa di riassicurazione continua quindi a erogare le proprie prestazioni come da condizioni contrattuali, anche se i crediti degli assicurati nei confronti dell’assicuratore diretto sono stati ridotti per effetto di una delle misure di cui in articolo 52e. In questo modo si impedisce che sia l’impresa di riassicurazione a beneficiare della misura di risanamento anziché l’assicuratore diretto interessato. In casi limite, questo può però significare che per un sinistro l’assicuratore diretto ottenga dal riassicuratore più di quanto debba versare all’assicurato. Pertanto, anche in caso di risanamento, l’impresa di riassicurazione deve poter contare, come nell’evasione ordinaria del contratto, su una liquidazione diligente del sinistro. A maggior ragione in caso di risanamento, poiché aumenta il rischio che l’assicuratore diretto si arricchisca, attraverso una liquidazione generosa del sinistro, a scapito del riassicuratore. L’impresa di riassicurazione deve quindi essere adeguatamente coinvolta nella liquidazione del sinistro. Per questo, anche durante il risanamento il riassicuratore dispone di diritti di verifica nei confronti dell’assicuratore diretto, ordinariamente disciplinati nel contratto di riassicurazione. Inoltre, l’incaricato del risanamento è tenuto a garantire con adeguate misure organizzative (principio del doppio controllo, controlli a campione ecc.) l’applicazione della dovuta diligenza anche nella liquidazione dei sinistri. Anche la FINMA deve provvedere a un corretto adempimento dei compiti quando nomina l’incaricato del risanamento e vigila su di esso.

Art. 52j Omologazione del piano di risanamento

Questa disposizione si conforma all’articolo 31 LBCR. Come nella LBCR, anche nella LSA la FINMA è tenuta a omologare il piano di risanamento indipendentemente da un’ingerenza nei diritti e negli obblighi dei creditori e dei proprietari e a renderne noti i punti essenziali. L’accordo dell’assemblea generale dell’impresa di assicurazione non è necessario (cfr. cpv. 2). Le condizioni che devono essere soddisfatte per