Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

l’omologazione non sono elencate in maniera esaustiva. Come prima cosa, il piano di risanamento deve soddisfare i requisiti di legge di cui all’articolo 52b. Deve poi segnatamente fondarsi su una valutazione degli attivi e dei passivi dell’impresa di assicurazione secondo i principi della regolare presentazione dei conti (cfr. art. 958c Codice delle obbligazioni [CO]21). Secondariamente, non deve presumibilmente porre i creditori in una posizione peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento dell’assicurazione. Inoltre deve considerare il grado dei creditori secondo il diritto fallimentare, sia tra gli stessi creditori sia nei confronti dei proprietari. Infine deve tenere adeguatamente conto della connessione giuridica o economica tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

La valutazione di attivi e passivi non richiede necessariamente una verifica da parte di un revisore abilitato ai sensi dell’articolo 725 capoverso 2 CO. Se gli attivi e i passivi costituiscono una parte dell’impresa di assicurazione che deve essere mantenuta, bisogna basarsi sui valori in prospettiva di continuazione dell’attività. Per i principi di regolare presentazione dei conti si deve fare riferimento ai principi indicati all’articolo 958c CO. È però possibile tenere conto delle peculiarità derivanti dal diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori.

La lettera c del capoverso 1 sancisce il principio no creditor worse off than in liquidation. La sua attuazione presuppone che si metta a confronto il potenziale dividendo del fallimento con il valore della partecipazione (e di eventuali altre prestazioni) in caso di risanamento. Nel confrontare questi valori, la FINMA ha un notevole margine discrezionale, essendo chiamata a tenere conto delle peculiarità delle relative coperture assicurative. Può accadere ad esempio che gli assicurati abbiano un interesse, difficilmente quantificabile, a continuare il contratto d’assicurazione. Ne è un esempio la copertura nel ramo dell’assicurazione malattie complementare: in talune circostanze, a causa dell’età o di limitazioni di salute preesistenti, alcuni assicurati potrebbero non essere più in grado di ottenere una copertura assicurativa equivalente presso un’altra assicurazione qualora venisse risolto il loro contratto esistente. Per questa ragione, nel calcolo comparativo si possono considerare non solo gli interessi finanziari quantificabili ma anche gli altri interessi degli assicurati.

Un’altra possibile difficoltà nel calcolo comparativo è sapere se gli assicurati attribuiscano più valore a una prestazione in capitale o a una rendita. La risposta può dipendere dalla situazione specifica del singolo assicurato e da altri fattori, come l’evoluzione futura della congiuntura. È impossibile dare una risposta univoca. Deve quindi essere anche ammesso escludere dal calcolo comparativo i futuri sviluppi imprevedibili.

Nella connessione tra attivi, passivi e relazioni contrattuali bisogna fare in modo che il piano di risanamento consideri che spesso, nel caso di imprese di assicurazione, determinati attivi si contrappongono a determinati passivi (ad es. gestione consapevole delle attività-passività, contratti di copertura stipulati per mitigare determinati rischi). Un piano di risanamento ragionato considera tali interdipendenze e prevede soluzioni armonizzate per attivi e passivi o relazioni contrattuali connessi.

21 RS 220