Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Art. 52k Rifiuto del piano di risanamento

In ragione della possibile notevole ingerenza nei diritti dei creditori, ad esempio tramite riduzione, moratoria o conversione dei loro crediti, non è possibile imporre loro semplicemente un risanamento. Se le misure di risanamento interferiscono direttamente nei loro diritti, secondo il capoverso 1 la FINMA deve impartire ai creditori, al più tardi all’atto dell’omologazione, un termine per il rifiuto del piano di risanamento.

La FINMA è tenuta a coinvolgere quanto prima i creditori interessati. Tuttavia, non sempre è possibile informarli prima dell’omologazione, in quanto un’informazione anticipata sulle possibili misure, non ancora divenute definitive, può alimentare ulteriore incertezza e solo l’omologazione potrebbe portare l’auspicata normalizzazione. Se è comunicata solo al momento dell’omologazione, l’informazione è subordinata al possibile rifiuto da parte dei creditori.

Se la metà dei creditori conosciuti rifiuta il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento dell’impresa di assicurazione conformemente alle disposizioni della sezione 2b. Hanno diritto a rifiutare il piano di risanamento non solo gli assicurati ma tutti i creditori dell’impresa di assicurazione.

Art. 52l Effetto giuridico del piano di risanamento

La presente regolamentazione permette di escludere eventuali incertezze del diritto riguardo al momento a partire dal quale il piano di risanamento produce il suo effetto giuridico. Il capoverso 1 dispone che il piano di risanamento esplica immediatamente il suo effetto giuridico nel momento in cui scade infruttuosamente il termine concesso per il rifiuto secondo l’articolo 52k capoverso 1. Questa disposizione si conforma a quanto disciplinato nella procedura di ricorso, la quale prevede che un ricorso secondo l’articolo 54d non ha alcun effetto sulla validità giuridica del piano di risanamento. Ne consegue che l’immediata validità giuridica escluda eventuali prescrizioni formali. Ai fini di una maggiore chiarezza, il capoverso 2 afferma esplicitamente che l’effetto giuridico immediato prevale anche sulle norme generali concernenti l’iscrizione nel registro fondiario o nel registro di commercio (cfr. cpv. 2).

Art. 52m Esercizio di pretese

Cpv. 1 e 2

L’articolo 52m si rifà al vigente articolo 32 LBCR. Anche nella LSA deve essere consentito l’esercizio di pretese revocatorie durante una procedura finalizzata alla continuazione della società. Di conseguenza, le azioni pauliane dell’impresa di assicurazione secondo gli articoli 285–292 LEF devono essere ammesse già nella procedura di risanamento con l’omologazione del piano di risanamento, e non solo al momento di una liquidazione (che potrebbe anche non verificarsi affatto; cfr. cpv. 1). Ai creditori deve essere accordata la possibilità di promuovere azioni pauliane solo se un piano di risanamento che attenta ai loro diritti non preveda che l’impresa di assicurazione risanata avanzi tali pretese revocatorie (cfr. cpv. 2). Ciascun creditore può inoltre fare valere pretese solo nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti (non vi è quindi alcuna cessione di diritti ai sensi dell’art. 260 cpv. 1 LEF).