Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
Alla critica sollevata in dottrina in merito a questa disparità di trattamento rispetto alla procedura di risanamento di diritto ordinario conviene replicare che per un creditore interessato da una limitazione dei propri diritti è questo ridimensionamento dei diritti a essere rilevante e non la domanda se la società continuerà a esistere al termine della procedura. Di regola non osta neppure il fatto che sia stata proprio l’impresa di assicurazione da risanare ad avere concluso con il beneficiario il negozio giuridico revocabile, in ragione del fatto che viene nominato un incaricato del risanamento (sempre che comunque un creditore non abbia diritto di domandare la revocazione come previsto dal cpv. 2).
Cpv. 3
Il piano di risanamento deve essere immediatamente attuato e gli eventuali nuovi soggetti giuridici devono potere esercitare immediatamente le loro funzioni. Questo non è possibile finché gli atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento, quale segnatamente il trasferimento di valori patrimoniali, possono essere revocati con azioni pauliane ai sensi degli articoli 285 e seguenti LEF. Queste azioni devono quindi essere escluse e i soggetti eventualmente penalizzati nei loro diritti rinviati alla possibilità di compensazione di cui all’articolo 52c capoverso 3 nonché alla via del ricorso di cui all’articolo 54d.
Cpv. 4
Gli articoli 286–288 LEF ammettono la revocazione di atti giuridici che si sono verificati in un determinato periodo prima del pignoramento o della dichiarazione di fallimento. Poiché in caso di risanamento di un’impresa di assicurazione – come nel caso di una banca – non si giunge né a un pignoramento né alla dichiarazione di fallimento, occorre invece fare riferimento al momento dell’omologazione del piano di risanamento da parte della FINMA (cfr. cpv. 4). Se, tuttavia, la FINMA dovesse già aver precedentemente deciso un provvedimento conservativo secondo l’articolo 51 capoverso 2 lettere a, b, d, e ed i, fa stato il momento dell’emanazione di questa decisione.
Cpv. 6
Per l’esercizio di pretese fondate sulla responsabilità si rinvia, in difetto di una norma di riferimento analoga all’articolo 39 LBCR, direttamente alle disposizioni sulla responsabilità del diritto della società anonima (art. 752–760 CO).
Sezione 2b Fallimento dell’assicurazione
Art. 53 Dichiarazione di fallimento
Questa disposizione deve essere adeguata in seguito alla nuova regolamentazione del risanamento, senza tuttavia alterarne materialmente il contenuto. Si riprende qui l’articolo 33 LBCR. La parte introduttiva del capoverso 1 attualmente in vigore, che cita come premessa il timore legato all’indebitamento eccessivo o a problemi di liquidità, diventa superflua dopo il nuovo disciplinamento dell’articolo 51a. Le stesse considerazioni valgono per il vigente capoverso 2.