Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
Art. 54 Effetti e svolgimento
Per ragioni di chiarezza, nel capoverso 3 il termine «disposizione», considerato ambiguo e poco chiaro, viene stralciato. Con il nuovo capoverso 4, la FINMA è autorizzata a disciplinare nel dettaglio la procedura di fallimento dell’assicurazione.
Art. 54a Crediti degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione
La terminologia usata in questa disposizione deve essere uniformata ai fini di una maggiore chiarezza. La nuova formulazione «crediti degli assicurati derivanti da contratti di assicurazione» permette di precisare che sono solo gli assicurati, e non la controparte (partner contrattuale), ad essere privilegiati e che il privilegio è limitato a crediti derivanti da un contratto d’assicurazione.
Cpv. 2
Il capoverso 2 accorda un privilegio generale agli assicurati nella gerarchia dei creditori secondo la LEF. In deroga alla LEF, questo capoverso sancisce che, nel fallimento, i crediti degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione sono generalmente assegnati alla seconda classe, ma vengono soddisfatti dalla massa fallimentare solo dopo tutti gli altri crediti della seconda classe. Occorre evidenziare che i crediti garantiti dal patrimonio vincolato ai sensi dell’articolo 17 restano particolarmente privilegiati e sono soddisfatti in via prioritaria, ancora prima di considerare l’ordine dei creditori (cfr. il vigente art. 54a cpv. 2 o il nuovo art. 54abis, di seguito).
Art. 54abisPatrimonio vincolato
Cpv. 1
Il capoverso 1 viene ripreso dall’attuale articolo 54a capoverso 2 e adeguato nel senso che ora le eventuali eccedenze da un patrimonio vincolato sono dapprima ripartite proporzionalmente tra agli altri patrimoni vincolati dell’impresa di assicurazione e confluiscono nella massa fallimentare generale solo dopo avere coperto tutti i crediti garantiti da patrimoni vincolati.
Cpv. 2
Il liquidatore del fallimento ha la facoltà di soddisfare singolarmente i crediti degli assicurati garantiti da un patrimonio vincolato, prima del passaggio in giudicato della graduatoria. Questa competenza, finora disciplinata all’articolo 35 capoverso 2 OFA-FINMA, viene ora recepita in forma modificata a livello di legge. Accordando questa facoltà al liquidatore del fallimento si imprime un’effettiva accelerazione al versamento, in quanto non è più necessario attendere il passaggio in giudicato della graduatoria. Il versamento potrebbe altrimenti restare bloccato per anni. Al versamento sono tuttavia posti dei limiti nel senso che tutti gli assicurati sono soggetti alla parità di trattamento finanziario e, al termine della procedura, dovranno percepire una quota proporzionalmente uguale del dividendo del fallimento (lett. a). Ciò presuppone che il liquidatore del fallimento effettui una stima dell’importo totale dei crediti e comporta altresì che le prestazioni assicurative non possano essere erogate integralmente in via anticipata ma solo a una determinata percentuale (in modo da garantire la parità di trattamento finanziario anche nello scenario worst case). Non esiste invece alcun