Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

obbligo a soddisfare tutti gli assicurati contemporaneamente. La premessa per il versamento, quindi, è che il liquidatore del fallimento, dopo un esame provvisorio dei crediti, ritenga giustificato inserire l’importo da versare nella graduatoria (lett. b). In questo modo si garantisce che vengano soddisfatti solo i crediti (o i crediti parziali) esaminati dal liquidatore del fallimento e da lui ritenuti giustificati.

Cpv. 3

Il liquidatore del fallimento deve chiedere la restituzione da parte del beneficiario dei pagamenti effettuati indebitamente. Se viene accertato che ha agito contrariamente ai propri obblighi intenzionalmente o per negligenza grave, il liquidatore del fallimento è responsabile dei danni cagionati alla massa fallimentare dal pagamento già effettuato.

Art. 54b Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

Le modifiche riguardano solo i testi in francese e tedesco e sono di natura puramente linguistica.

Art. 54bbisImpegni assunti con i provvedimenti conservativi

Questa disposizione è conforme alla norma dell’articolo 37 LBCR. Essa afferma che gli impegni che l’impresa di assicurazione ha legittimamente assunto per la durata dei provvedimenti ordinati dalla FINMA o durante una procedura di risanamento vengono soddisfatti, in caso di fallimento dell’assicurazione, prima di tutti gli altri. Così facendo, questi crediti vengono equiparati agli impegni contratti dalla massa del fallimento. Il privilegio agevola la continuazione della società nella procedura di risanamento. Se non venisse statuito un privilegio corrispondente, l’impresa di assicurazione da risanare rischierebbe di non trovare più partner contrattuali a causa del rischio di insolvenza e ciò ne pregiudicherebbe il risanamento.

Sezione 2c Procedura

Art. 54d Posizione dei creditori e dei proprietari in caso di misure di

insolvenza

Nella versione vigente, l’articolo 54e disciplina i diritti di ricorso unicamente con riferimento alla procedura di fallimento. In seguito all’introduzione di una regolamentazione completa in materia di insolvenza nella LSA, il suo campo di applicazione deve essere esteso in analogia con l’articolo 24 LBCR; in questo modo l’articolo riceve anche una nuova numerazione. I provvedimenti conservativi di cui all’articolo 51 ricadono nel campo di applicazione della presente disposizione solo se vengono ordinati nel quadro di una procedura di insolvenza secondo l’articolo 51a capoverso 1. Conseguentemente, viene modificata anche la rubrica. La disposizione era già stata adeguata con l’adozione della LIsFi e ora viene estesa alle nuove disposizioni procedurali del diritto in materia di risanamento e fallimento.

Secondo il capoverso 1, i creditori e i proprietari di un’impresa di assicurazione (o di una società del gruppo o del conglomerato importante) vantano – come nell’insolvenza bancaria (cfr. art 24 cpv. 2 LBCR) – un diritto di ricorso unicamente contro