Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
l’omologazione del piano di risanamento (cfr. art. 52j), contro gli atti di realizzazione nonché contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale (cfr. art. 54c nella versione della LIsFi). Il termine per interporre ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento è di dieci giorni e decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dei principi del piano di risanamento secondo l’articolo 52j capoverso 3 (cpv. 3). Nel caso di ricorsi contro l’approvazione dello stato di ripartizione o del conto finale il termine decorre dal giorno successivo allo scadere del termine di consultazione secondo l’articolo 54c capoverso 2 (cpv. 4); anche nel caso di ricorsi contro atti di realizzazione la durata dei termini si orienta alla legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa. A differenze della procedura di risanamento, di regola in questi casi non è richiesta alcuna urgenza particolare.
Art. 54e Ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento
In questo articolo si disciplina la procedura di ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento. Non è sostanzialmente ammessa la richiesta di revoca del piano di risanamento (cpv. 1). Si intende così evitare il pericolo di un lungo periodo di incertezza circa gli effetti giuridici di un piano di risanamento. Ai sensi del capoverso 2, i ricorsi interposti contro l’omologazione del piano di risanamento possono essere accolti solo se le misure ordinate nel piano di risanamento arrecano più svantaggi a un creditore o a un proprietario rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento. Si traccia così chiaramente l’entità del pregiudizio rendendo superflua ogni valutazione, peraltro estremamente difficile, circa la possibilità di trovare una soluzione di risanamento ancora migliore rispetto al piano di risanamento. Si precisa inoltre che se prevale nella causa, il creditore o il proprietario viene «risarcito» tramite compensazione. La compensazione può essere stabilita direttamente dal giudice oppure è possibile incaricare la FINMA di determinare una compensazione in un’appendice al piano di risanamento. A tale riguardo è essenziale che la compensazione venga corrisposta dall’impresa di assicurazione interessata.
Art. 54f Effetto sospensivo
Questa norma si conforma all’attuale base giuridica del diritto fallimentare (art. 54e cpv. 3 nella versione della LIsFi). L’articolo 54f estende questa disposizione ai nuovi provvedimenti conservativi disciplinati in caso di insolvenza e alla procedura di risanamento.
Se vi sono fondati timori che un’impresa di assicurazione presenti un’eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità e se la FINMA ordina provvedimenti conservativi, una procedura di risanamento o il fallimento dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 51a capoverso 1, di regola viene revocato l’effetto sospensivo di eventuali ricorsi. Il giudice dell’istruzione può accordare l’effetto sospensivo su richiesta, tuttavia non per ricorsi contro l’omologazione del piano di risanamento.