Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
Art. 54g Fondo nazionale di garanzia
Sebbene il Fondo nazionale di garanzia non vanti diritti di credito diretti nei confronti dell’impresa di assicurazione da risanare o fallita, il suo obbligo di pagamento dipende direttamente dall’esito della procedura di insolvenza. Per questo motivo, al Fondo nazionale di garanzia devono essere conferiti i diritti di creditore nella misura in cui dall’insolvenza di un’impresa di assicurazione scaturiscano a suo carico dei compiti ai sensi dell’articolo 76 capoverso 2 lettera b LCStr.
Art. 54h Riconoscimento di decreti di fallimento e di provvedimenti
esteri
Per quanto riguarda il riconoscimento di decreti di fallimento e di provvedimenti d’insolvenza esteri nonché il coordinamento con i provvedimenti d’insolvenza esteri, il diritto vigente (art. 54d) rinvia all’applicazione analoga degli articoli 37f e 37g LBCR. La normativa proposta negli articoli 54h e 54i migliora la trasparenza e regolamenta in maniera autonoma il riconoscimento di decreti di fallimento e di provvedimenti d’insolvenza rinunciando al rinvio alla legge sulle banche.
L’articolo 54h riprende le norme sul riconoscimento di decreti e di provvedimenti esteri sancite finora come rinvio all’articolo 37g LBCR senza apportare alcuna modifica materiale rispetto all’attuale contenuto normativo. L’unica eccezione riguarda il capoverso 2 lettera a. Il trattamento equivalente all’estero viene ora esteso, oltre i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati ai sensi dell’articolo 219 LEF di creditori domiciliati in Svizzera, anche ai crediti derivanti da contratti d’assicurazione per i quali è prestata una garanzia ai sensi dell’articolo 17. Il nuovo disciplinamento autonomo nella LSA consente di recepire esplicitamente nella legge la posizione di privilegio del patrimonio vincolato anche nell’ambito del riconoscimento di decreti e di provvedimenti esteri e colma così una lacuna esistente.
Art. 54i Coordinamento con le procedure estere
Questo articolo è stato inserito in sostituzione del rinvio all’articolo 37f LBCR. Riprende sostanzialmente l’articolo 37f, senza alcuna modifica materiale.
Sezione 3 (titolo, art. 55 e 56)
Gli articoli 55 e 56 sono superati a seguito del nuovo disciplinamento della procedura di risanamento e devono essere abrogati. In caso di insolvenza, questi articoli prevedevano la possibilità di mantenere i contratti d’assicurazione sulla vita nonostante l’avvenuta dichiarazione di fallimento. La mancata estinzione di questi contratti era finalizzata a permetterne la continuazione anche in seguito all’insolvenza, mediante un loro trasferimento a un’altra impresa di assicurazione. Una soluzione di questo genere, in conflitto con le norme del diritto fallimentare, non sarà più necessaria in futuro poiché in caso di insolvenza potrà ora applicarsi la procedura di risanamento, più indicata in caso di eventuale trasferimento di questi contratti d’assicurazione a un’altra società. Gli articoli 55 e 56 devono pertanto essere abrogati.