Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Art. 67 Garanzia di un’attività irreprensibile

Già con l’adozione della LIsFi, nella disposizione è recepita espressamente, come nelle altre leggi sui mercati finanziari, la prassi indiscussa di autorizzazione della FINMA, secondo cui anche l’istituto sottoposto a sorveglianza – in tal caso il gruppo assicurativo – deve offrire la garanzia di un’attività irreprensibile (cfr. le spiegazioni in merito all’art. 10 LIsFi). Con l’integrazione del presente rinvio si precisa che la norma per le modifiche del piano d’esercizio secondo l’articolo 5 capoverso 1 si applica anche al gruppo assicurativo, cosa tutto sommato ovvia.

Art. 69 Solvibilità

Non solo le singole imprese di assicurazione ma anche un gruppo assicurativo nel suo insieme deve soddisfare le prescrizioni sulla solvibilità di cui agli articoli 9–9b. In questo modo si garantisce che l’intero capitale sopportante i rischi del gruppo assicurativo sia sempre sufficiente a coprire i rischi ai quali è esposto il gruppo assicurativo.

Art. 71 Obbligo d’informare

L’obbligo d’informazione e di notifica secondo l’articolo 29 LFINMA incombe anche alle società del gruppo importanti ai sensi dell’articolo 71bis, nonché a persone fisiche o giuridiche che nel quadro di un’esternalizzazione svolgono funzioni essenziali per le società del gruppo importanti.

Art. 71bisPiano d’esercizio

Cpv. 1

La lettera G del piano d’esercizio deve ora applicarsi alla società madre del gruppo in modo tale che il personale dirigente della holding, ovvero della sede sociale, possa essere sottoposto a un obbligo di approvazione.

Alla FINMA viene altresì conferita la facoltà di dichiarare, mediante decisione, applicabili le regole che riguardano la lettera G del piano d’esercizio anche alle altre società del gruppo importanti.

Cpv. 2

Il capoverso 2 è formulato come «disposizione potestativa». La FINMA eserciterà questa competenza solo se lo ritiene giustificato alla luce delle specifiche circostanze.

Art. 75 Garanzia di un’attività irreprensibile

Già con l’adozione della LIsFi, nella disposizione è recepita espressamente, come nelle altre leggi sui mercati finanziari, la prassi indiscussa di autorizzazione della FINMA, secondo cui l’istituto sottoposto a sorveglianza – in tal caso il conglomerato assicurativo – deve offrire la garanzia di un’attività irreprensibile (cfr. le spiegazioni in merito all’art. 10 LIsFi). Con l’integrazione del presente rinvio si precisa che la norma per le modifiche del piano d’esercizio secondo l’articolo 5 capoverso 1 si applica anche al conglomerato assicurativo, cosa tutto sommato ovvia.