Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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accesso anche per i minori accompagnati da un adulto. Per i casi estremi (p. es. genitori che desiderano assistere a una proiezione cinematografica autorizzata a partire dai 16 anni con il figlio di 6 anni), che per esperienza si verificano molto raramente, gli organizzatori avranno inoltre sempre la possibilità di prevedere prescrizioni più severe nel loro regolamento interno. La disposizione proposta nell’avamprogetto è nata dalla volontà di proporre una soluzione attuabile.
Per quanto riguarda l’ambito della pornografia, il CP prevede disposizioni più severe, ragion per cui in entrambi i casi di cui alle lettere a e b si rinvia alle disposizioni del medesimo.
Lett. c: un caso speciale è quello dei partecipanti a tornei di videogiochi, per i quali non sarà richiesto alcun controllo dell’età, in quanto si può presupporre che abbiano già giocato
tantissime ore al gioco in questione e che ciò sia stato fatto con l’accordo della persona
responsabile dell’educazione. Sarebbe pertanto ingiustificato non ammettere un giocatore al torneo per il semplice fatto che non ha ancora l’età richiesta. Su presentazione di una
dichiarazione di consenso scritta di un detentore dell’autorità parentale, l’organizzatore potrà ammettere il minorenne alla competizione. L’organizzatore sarà però libero di decidere se escludere completamente i giocatori troppo giovani dalla partecipazione al torneo. Questa eccezione vale soltanto per i partecipanti, ma non per gli eventuali spettatori. La
regolamentazione in materia di protezione dei minori potrà eventualmente prevedere ulteriori prescrizioni più dettagliate.
Art. 7 Controllo dell’età da parte dei fornitori di servizi a richiesta
Cpv. 1 e 2: i fornitori di servizi a richiesta non possono procedere al controllo dell’età allo stesso modo dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi. Essi dovranno utilizzare tutti i mezzi tecnici disponibili per cercare di impedire ai minorenni di accedere a contenuti inappropriati per loro (cpv. 1). Il capoverso 2 formula due prescrizioni cumulative a titolo di requisito minimo: l’implementazione e la gestione di un sistema di controllo dell’età (lett. a) e la messa a disposizione di un sistema di controllo parentale (lett. b).
Lett. a: questa disposizione prevede l’implementazione di un sistema che permetta di
controllare l’età dell’utente. Secondo logica, questo controllo dovrà essere effettuato al
momento della conclusione del contratto o della creazione di un conto utente, indispensabile per poter utilizzare un servizio a richiesta. Se l’utilizzo del servizio è reso possibile già prima del raggiungimento della maggiore età, si dovrà garantire che l’utente non possa accedere a contenuti classificati come inappropriati per la sua età. Sotto il profilo della protezione dei minori da contenuti inappropriati di film e videogiochi, per principio non vi è nulla da obiettare se, per esempio, un quattordicenne può accedere a un servizio a richiesta, se esso non gli rende accessibili contenuti ritenuti inappropriati per la sua età. In questo modo si intende garantire la parità di trattamento tra i fornitori di questi servizi, da un lato, e i fornitori di supporti audiovisivi e gli organizzatori di eventi, dall’altro, per i quali varranno le medesime restrizioni. Attualmente è in corso di elaborazione una legge federale sui mezzi d’identificazione
elettronica riconosciuti (legge sull’eID76), che potrebbe creare i presupposti affinché in futuro si possa procedere in modo relativamente semplice a un controllo dell’età online. Non è prevista una verifica dell’età prima di ogni singola richiesta di film o videogioco, poiché tale verifica è già avvenuta al momento dell’iscrizione al servizio in questione.
Lett. b: il sistema di controllo parentale prescritto dovrà permettere ai genitori o ad altre
persone responsabili dell’educazione di adempiere più facilmente i propri obblighi educativi nei confronti dei minorenni e di proporre loro solo contenuti appropriati. Il servizio a richiesta potrà per esempio prevedere l’immissione di un PIN o di una password e, in caso di errore, bloccare l’accesso a determinati contenuti o a tutti. La sua impostazione concreta potrà essere decisa liberamente dal fornitore del servizio.
76 Cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/staat/gesetzgebung/e-id.html (consultato il 19.02.2019).