Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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categorie d’età anche mediante colori diversi. Potrebbero per esempio ispirarsi alle attuali indicazioni dell’età minima della FSK o del sistema PEGI.
Cpv. 2: nel caso dei film e dei videogiochi resi accessibili nel quadro di eventi pubblici non vi è un supporto audiovisivo sul quale possano essere indicati l’età minima richiesta e i descrittori di contenuto. Gli organizzatori di tali eventi saranno pertanto tenuti a indicare adeguatamente, in un altro modo ben visibile, la categoria d’età.
L’età minima richiesta e i descrittori di contenuto dovranno essere indicati non soltanto nel luogo di svolgimento dell’evento, ma già nei punti di vendita dei biglietti. Per «punti di vendita» si intendono non solo le casse vere e proprie, ma anche i punti di vendita online, che sono quindi ugualmente tenuti a indicare l’età minima richiesta. È irrilevante che il biglietto venga solo prenotato o già acquistato online.
Cpv. 3: i film o videogiochi della categoria più bassa non sono provvisti di descrittori di
contenuto, poiché non comportano alcun pericolo per lo sviluppo.
Art. 6 Controllo dell’età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi
Cpv. 1: per tutti i fornitori di supporti audiovisivi e gli organizzatori di eventi è sancito l’obbligo di procedere a un controllo dell’età dei minorenni prima di rendere loro accessibile un film o un videogioco. Se questi non raggiungono l’età minima richiesta, non si potrà consentire loro l’accesso al film o al videogioco. Se sono resi accessibili contenuti di varie categorie, per esempio in una fiera di videogiochi, si dovrà garantire che non tutti i visitatori abbiano
liberamente accesso a tutte le aree della fiera, impedendo ai minorenni di accedere ai settori inappropriati per loro.
Cpv. 2: a determinate condizioni, sono previste eccezioni all’obbligo di procedere a un controllo dell’età.
Lett. a: si potrà sempre rendere accessibile un film o un videogioco su supporto audiovisivo a un minorenne accompagnato da un adulto. In tal caso si presuppone infatti che la
responsabilità dell’adulto prevalga sull’eventuale categoria d’età troppo alta. Non ha infatti senso esigere che il personale di cassa controlli i documenti d’identità, se l’adulto ha comunque la possibilità di acquistare il prodotto a proprio nome e consegnarlo in seguito al minorenne.
Lett. b: anche nel quadro di eventi pubblici si potranno rendere accessibili ai minorenni
accompagnati da un adulto contenuti per i quali non hanno ancora l’età minima richiesta.
Faranno eccezione i film e i videogiochi autorizzati a partire dai 18 anni, ai quali andrà in ogni caso negato l’accesso ai minorenni. In questo modo si toglie tuttavia ai genitori e ad altre persone di riferimento la possibilità di portare con sé minorenni, per i quali sono in fondo
responsabili, a un evento autorizzato a partire dai 18 anni.
Nelle disposizioni delle lettere a e b si è rinunciato volutamente a menzionare
l’accompagnamento da parte dei genitori, poiché il minorenne può essere accompagnato anche da una zia, un nonno o un’altra persona vicina, che si suppone assuma la responsabilità nell’ambito della protezione dei minori. Per l’organizzatore è inoltre praticamente impossibile verificare chi sia effettivamente responsabile dell’educazione. È pertanto sufficiente che il minorenne sia accompagnato da un adulto. Teoricamente è quindi possibile che, ad esempio, una persona che ha appena raggiunto la maggiore età si rechi al cinema con un fratello o una sorella quindicenne per assistere alla proiezione di un film autorizzato a partire dai 16 anni.
Si potrebbe quindi argomentare che questa disposizione non permette di raggiungere l’obiettivo della protezione dei minori e che sarebbero proprio gli adulti che non si preoccupano delle disposizioni in materia o non sono abbastanza informati su questo argomento a portare i loro figli a queste rappresentazioni inadatte per loro. D’altro canto, però, la proposta
dell’avamprogetto appare più aderente alla realtà e praticabile rispetto a un rigido divieto di