Progetto
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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Titolo dell’art. 74b e cpv. 1
Adeguamento dell’impegno di riduzione dei gestori di impianti di cogenerazione
1Su richiesta l’UFAM adegua l’impegno di riduzione dei gestori di impianti di cogenerazione e che richiedono il rimborso della tassa sul CO2 di cui all’articolo 96a.
Art. 75 Computo dei certificati di riduzione delle emissioni
1Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nel seguente volume:
a. per gestori di impianti già soggetti negli anni 2008–2012 a un impegno di riduzione: 8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo che non sono serviti al gestore di impianti all’adempimento dell’impegno di riduzione 2008–2012;
b. per gli altri gestori di impianti e le emissioni di gas serra: 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2020.
2La quantità di certificati di riduzione delle emissioni di cui al capoverso 1 computabili:
a. per un gestore di impianti soggetto soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 a un impegno di riduzione: è ridotta proporzionalmente a questo lasso di tempo;
b. per un gestore di impianti che rispetto al 2012 produce inoltre energia elettrica al di fuori degli impianti: è aumentata del 50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende necessaria;
c. per un gestore di impianti di cui al capoverso 1 lettera a, il cui obiettivo di emissione o il cui obiettivo basato sui provvedimenti è adeguato: è aumentata o diminuita in funzione dell’adeguamento; la quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili viene ridotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008-2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo.
Art. 76, cpv. 1 e 1bis
1Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 32 della legge sul CO2.
1bisSe un gestore di impianti di cogenerazione non adempie l’obbligo di investire di cui all’articolo 96a capoverso 2 o all’articolo 98a capoverso 2, l’UFAM ordina la restituzione del 40 per cento dell’importo versato a titolo di rimborso per i combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2.