Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 17 pagine
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1. Situazione di partenza
Rispettivamente il 15 giugno e il 14 settembre 2016 le Camere federali hanno approvato la modifica del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale e il decreto federale del 10 dicembre 2012 concernente la rete delle strade nazionali. Con decreto federale del 30 settembre 2016 hanno istituito un Fondo a tempo indeterminato per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA). Nel contempo hanno approvato la legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA) e le modifiche apportate di conseguenza ad altri atti normativi, tra cui in particolare la legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin). Con l’entrata in vigore della LFOSTRA è stata abrogata la legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale (LFIT). La revisione parziale della Costituzione federale associata al decreto federale concernente la creazione del FOSTRA è stata accettata da Popolo e Cantoni nella votazione del 12 febbraio 2017.
In seguito alla creazione del FOSTRA, il Consiglio federale ha sottoposto a revisione anche l’ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin). Nella versione riveduta dell’ordinanza ha incluso una norma di delega in base alla quale il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha la facoltà di stabilire i requisiti che devono essere soddisfatti dai programmi d’agglomerato nonché di disciplinare la procedura per la presentazione dei programmi, i criteri per il loro esame e i diritti e gli obblighi degli enti responsabili (art. 18a cpv. 3 OUMin). Questa norma è finalizzata soprattutto a fare in modo che le regole che comportano ripercussioni su terzi, finora contenute nelle Istruzioni per l’esame e il cofinanziamento dei programmi d’agglomerato, vengano d’ora in poi sancite a livello di ordinanza dipartimentale, come era già stato preannunciato in altra sede. La creazione di basi legali rispondenti ai vari livelli di competenza serve a garantire la trasparenza e la certezza del diritto per tutte le parti coinvolte nel programma Traffico d’agglomerato.
Il 1° febbraio 2018 è entrata in vigore l’ordinanza del DATEC concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato (OCPTA), nella quale sono disciplinati i tempi d’attuazione e le modalità di versamento dei contributi federali forfettari destinati alle misure dei programmi d’agglomerato di terza generazione. In vista dei programmi di quarta generazione, è stato necessario includere nuove disposizioni nell’OCPTA. Dato il numero di queste disposizioni, si è optato per una revisione totale che include anche il titolo, modificato ora in «Ordinanza concernente il programma Traffico d’agglomerato (OPTA)», per essere in linea con il più ampio campo d’applicazione. L’entrata in vigore dell’ordinanza riveduta è prevista per il 1° febbraio 2020, perché l’obiettivo è che le nuove disposizioni possano appunto applicarsi a partire dalla quarta generazione di programmi.
La presente ordinanza è spiegata nel dettaglio nelle Direttive dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale sul programma Traffico d’agglomerato (DIPTA), in cui vengono illustrati più specificamente i requisiti che derivano dagli atti normativi concernenti tale programma e sono riportate alcune precisazioni sull’esame dei programmi d’agglomerato da parte dell’ARE.
Le cerchie interessate hanno avuto tempo fino al 9 giugno 2019 per esprimersi sull’avamprogetto dell’ordinanza riveduta. Nel presente rapporto si è tenuto conto dei pareri pervenuti entro questa data. Parallelamente alla procedura di consultazione sulla revisione totale dell’OCPTA, è inoltre stata condotta una consultazione sulle DIPTA.