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Consultazione 2019/19: Legge federale sul trasporto di merci sotterraneo · 11 pagine

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la valutazione delle aree idonee. Da tali documenti deve risultare il potenziale di conflitto e di ottimizzazione esistente in vista dell'utilizzazione del territorio.

2Il Consiglio federale decide su questa base se stabilire le aree idonee a questo scopo (art. 6 cpv. 1) e, in caso affermativo, conferisce i necessari mandati e impartisce i termini del caso.

Art. 8 Partecipazione dell'impresa

La Confederazione e i Cantoni possono esigere che l'impresa elabori, nell'ambito della procedura del piano direttore o del piano settoriale e con la partecipazione dei Cantoni interessati, almeno due varianti per il tracciato degli impianti di trasporto e per i siti dei depositi e degli impianti di trasbordo.

Sezione 3: Pianificazione, costruzione, esercizio e smantellamento

Art. 9 Esigenze del traffico, della pianificazione del territorio, della tutela

dell’ambiente e della sicurezza

1Gli impianti e i veicoli devono essere costruiti, gestiti, mantenuti e rinnovati secondo le esigenze del traffico, della pianificazione del territorio, della tutela dell'ambiente e le regole tecniche riconosciute.

2Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la costruzione e l'esercizio, in particolare ai fini della compatibilità tecnica e della protezione dei collaboratori, degli abitanti e dell'ambiente.

Art. 10 Approvazione dei piani

1Gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente al trasporto di merci sotterraneo possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani.

2È considerata modifica di un impianto anche l’integrazione di altri impianti, purché l’impianto modificato continui a essere destinato esclusivamente o prevalentemente al trasporto di merci sotterraneo.

3L’autorità competente per l’approvazione dei piani è l’UFT.

4Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

5Non è necessaria alcuna concessione, autorizzazione o piano cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’attività dell'impresa.

6L’approvazione dei piani è rilasciata quando:

a. nessun interesse pubblico rilevante, segnatamente in materia di sicurezza, di pianificazione del territorio, di tutela dell’ambiente o di protezione della natura e del paesaggio, vi si oppone; e